Annullamento degli atti giuridici da parte della Corte di giustizia

 

SINTESI DI:

Articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 264 del TFUE

Articolo 266 del TFUE

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ARTICOLI?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Chi può presentare un ricorso per annullamento alla Corte?

Ricorrere per l’annullamento

Motivi per l’annullamento di un atto

L’articolo 263 del TFUE (paragrafo 2) stabilisce i motivi seguenti per l’annullamento di un atto:

Annullamento di un atto

L’articolo 264 del TFUE è la base giuridica per l’annullamento di un atto.

Esecuzione della sentenza della Corte

La parte il cui atto è stato annullato dovrebbe prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte (articolo 266 del TFUE).

CONTESTO

Il ricorso per annullamento è uno strumento giuridico che consente ai paesi dell’Unione e alle istituzioni e agli organismi dell’Unione, così come ai cittadini, alle società e ai gruppi di interesse in talune circostanze specifiche, di richiedere direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea un riesame giudiziario per verificare la legalità degli atti dell’Unione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — articolo 263 (ex articolo 230 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 162).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — articolo 264 (ex articolo 231 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 163).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — articolo 266 (ex articolo 233 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 163).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte settima — Disposizioni generali e finali — Articolo 340 (ex articolo 288 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 193).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 288 (ex articolo 249 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 171).

Ultimo aggiornamento: 20.01.2021