Vie navigabili interne — Servizi di informazione fluviale (RIS)

 

SINTESI DI:

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti

Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE

Regolamento (CE) n. 416/2007 concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti

Regolamento (CE) n. 414/2007 riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi d’informazione fluviale (RIS) di cui alla direttiva 2005/44/CE

Direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne dell’Unione

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ATTI LEGISLATIVI?

PUNTI CHIAVE

La direttiva 2005/44/CE stabilisce i servizi d’informazione fluviale (RIS) allo scopo di accrescerne la sicurezza, l’efficacia e la compatibilità ambientale e di facilitare l’interfacciamento con altri modi di trasporto. Gli Stati membri sono responsabili della sua attuazione, che comprende l’istituzione di centri RIS e la designazione di autorità competenti per le applicazioni RIS e per lo scambio di dati a livello internazionale. La Commissione europea è responsabile della definizione di orientamenti tecnici per la programmazione l’introduzione e l’uso operativo dei RIS in una serie di atti di esecuzione.

I RIS sono i servizi di informazione armonizzati a supporto della gestione del traffico e dei trasporti nella navigazione interna, comprese le interfacce con altri modi di trasporto. I RIS possono essere interfacciati con attività commerciali diverse da quelle tra le varie compagnie interessate. I RIS comprendono servizi quali:

La direttiva stabilisce un quadro di norme per lo sviluppo dei requisiti tecnici e delle specifiche per:

Gli allegati specificano i requisiti minimi in materia di dati e i principi che governano gli orientamenti e le specifiche tecniche dei RIS. La Commissione può adottare atti di esecuzione che modifichino gli allegati alla luce dell’esperienza e del progresso tecnico.

Il regolamento (CE) n. 414/2007 definisce gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi dei RIS, che includono:

Il regolamento (CE) n. 416/2007, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032, definisce le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti. I servizi d’informazione sui canali navigabili (FIS) sono utilizzati dai comandanti e gestori delle flotte per programmare, effettuare e monitorare i viaggi. I termini «comandante», «navigante» e «capitano» sono considerati equivalenti nei RIS.

I FIS forniscono informazioni dinamiche (quali ad esempio i livelli idrometrici, le previsioni relative ai fondali) nonché statiche (ad esempio gli orari di esercizio delle conche e dei ponti), facilitando le decisioni tattiche e strategiche relative alla navigazione.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1973, definisce le specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno). L’allegato contiene specifiche dettagliate per:

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 e definisce specifiche tecniche dettagliate per i sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi nel trasporto per vie navigabili interne, comprese le disposizioni relative agli ausili alla navigazione per la navigazione interna.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1744 abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 e definisce dettagliate specifiche tecniche per la segnalazione navale elettronica nella navigazione interna, comprese:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO QUESTI ATTI LEGISLATIVI?

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

UN/Edifact: un insieme globale di regole definite dalle Nazioni Unite per lo scambio elettronico di dati tra due o più partner tramite l’interscambio elettronico di dati (EDI). L’EDI ottimizza il flusso di lavoro sostituendo i precedenti processi di comunicazione come posta, fax o e-mail e scambia elettronicamente documenti aziendali specifici tra due o più parti. L’EDI gestisce l’intero processo di scambio elettronico dei dati: la trasmissione del messaggio, il flusso di messaggi, il formato del documento e il software utilizzato per interpretare i documenti.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento di esecuzione (EU) 2019/1744 della Commissione, del 17 settembre 2019, concernente le specifiche tecniche del sistema elettronico di segnalazione navale per la navigazione interna e che abroga il regolamento (UE) n. 164/2010 (GU L 273 del 25.10.2019, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/838 della Commissione, del 20 febbraio 2019, relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e che abroga il regolamento (CE) n. 415/2007 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 31).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2032 della Commissione, del 20 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti (GU L 332 del 28.12.2018, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 258 del 28.9.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 909/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 416/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, concernente le specifiche tecniche relative agli avvisi ai naviganti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 88).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 414/2007 della Commissione, del 13 marzo 2007, riguardante gli orientamenti tecnici per la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi d’informazione fluviale (RIS) di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 105 del 23.4.2007, pag. 1).

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.10.2020