Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e Israele

SINTESI DI:

Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall’altro

Decisione 2013/398/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’UE e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall’altro

Decisione (UE) 2020/952 sulla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e Israele, dall’altro

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

PUNTI CHIAVE

L’accordo copre tre principali aree di cooperazione:

  1. Norme economiche

    L’accordo stabilisce norme su una serie di aspetti legati alla cooperazione economica tra l’UE e Israele, che includono:

    • diritti di traffico, tra cui il diritto illimitato di volare tra l’UE e l’Israele o di sorvolare il territorio dell’altra parte o di effettuare scali nel territorio dell’altra parte per scopi non commerciali;
    • autorizzazioni per i vettori aerei di ciascuna parte a operare nel territorio dell’altra parte;
    • norme per garantire l’equa concorrenza e agevolare le attività commerciali;
    • norme sugli oneri d’uso per le infrastrutture e i servizi aeroportuali e di navigazione aerea.
  2. Cooperazione regolamentare (sicurezza dell’aviazione, protezione della navigazione aerea e gestione del traffico aereo ecc.).

    Entrambe le parti devono:

    • conformarsi a determinate normative sulla sicurezza dell’UE, come elencate nell’allegato all’accordo;
    • riconoscere i rispettivi certificati in materia di sicurezza;
    • cooperare sulla sicurezza e per il riconoscimento reciproco delle rispettive norme sulla sicurezza;
    • cooperare nella gestione del traffico aereo al fine di estendere il «cielo unico europeo» a Israele e conformarsi alla legislazione dell’UE sulla gestione del traffico aereo, come elencata nell’allegato all’accordo.
  3. Norme istituzionali (gestione e attuazione)

    • Ciascuna parte ha il compito di far rispettare le norme dell’accordo sul proprio territorio.
    • Un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe le parti e che si riunisce almeno una volta all’anno, è responsabile della gestione e della corretta attuazione dell’accordo.
    • L’accordo comprende un meccanismo di risoluzione delle controversie e consente a entrambe le parti di adottare misure di salvaguardia qualora l’altra non ottemperi ai propri obblighi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Questo accordo fa parte di una serie di accordi bilaterali che rafforzano le relazioni in materia di trasporto aereo tra l’UE e i paesi vicini nell’ambito della comunicazione della Commissione europea «Sviluppare l’agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione».

Per ulteriori informazioni consultare inoltre:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato d’Israele, dall’altro (GU L 208 del , pag. 3).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione 2013/398/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (GU L 208 del , pag. 1).

Decisione (UE) 2020/952 del , sulla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo dello Stato di Israele, dall’altro (GU L 212 del , pag. 10).

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