Il regolamento (UE) 2019/2152 stabilisce le norme per:
lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulle imprese dell’Unione europea (Unione);
un quadro dell’Unione dei registri di imprese a fini statistici.
PUNTI CHIAVE
Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
alla struttura, alla performance, alle attività economiche di ricerca e sviluppo, innovazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) di varie unità statistiche, compresi il commercio elettronico e le catene globali del valore;
alla produzione al commercio internazionale di beni e servizi.
Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate per la produzione di statistiche europee. Esso comprende:
i registri di imprese a fini statistici nazionali riguardanti tutte le imprese e le loro unità locali esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo;
il registro EuroGroups, che copre tutte le imprese e le loro unità giuridiche che svolgono attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo e che fanno parte di un gruppo multinazionale;
gli scambi di dati tra tali registri.
Le autorità statistiche nazionali degli Stati membri dell’Unione possono utilizzare le seguenti fonti per produrre statistiche sulle imprese e istituire registri di imprese a fini statistici nazionali:
indagini;
dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d’esercizio;
microdati scambiati;
tutti gli altri dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.
Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:
dati a breve termine;
dati a livello nazionale;
dati regionali;
dati internazionali.
Ogni dominio deve comprendere una o più tematiche chiave, per esempio la popolazione di imprese, produzione e performance, uso delle TIC e commercio elettronico, input di ricerca e sviluppo, catene globali del valore e commercio internazionale di beni e servizi. L’allegato I del regolamento descrive le tematiche in dettaglio.
L’allegato II stabilisce la periodicità (mensile, trimestrale, annuale o di vari anni), il periodo di riferimento e l’unità statistica per ciascuna tematica.
Gli Stati membri:
istituiscono uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, i quali costituiscono la base per:
la preparazione e il coordinamento di indagini;
le informazioni per l’analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia;
l’utilizzo dei dati amministrativi;
l’individuazione e la costruzione di unità statistiche;
assicurare la qualità delle statistiche europee sulle imprese, dei registri nazionali delle imprese e del registro degli eurogruppi;
Norme specifiche si applicano allo scambio tra Eurostat, le autorità statistiche nazionali, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea di dati riservati gruppi multinazionali e sul commercio interno di merci nell’UE, a condizione che ciò avvenga esclusivamente a fini statistici.
Eurostat:
istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali;
valuta la qualità dei dati che riceve;
trasmette relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi;
può avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria nei quali identifica la necessità di dati nuovi o migliorati.
La Commissione può adottare atti delegati e di esecuzione per modificare o integrare la legislazione, a condizione che questi non comportino costi o oneri aggiuntivi significativi per le autorità nazionali o i destinatari.
Poiché alcune serie di statistiche sono raccolte su base annuale, in particolare per quanto riguarda il tema «Utilizzo delle TIC e commercio elettronico», alcuni atti sono adottati su base annuale per specificare i requisiti relativi ai dati per tali serie:
il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552, che stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati per le statistiche sul tema «Produzione industriale» che definisce la classificazione dei prodotti industriali (la «lista Prodcom»);
il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1310, che stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati e i termini per la presentazione dei metadati annuali e delle relazioni sulla qualità per il tema «Utilizzo delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2026;
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1092, lche stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati per il tema «Innovazione» ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152;
I regolamento di esecuzione (UE) 2022/918, che stabilisce le specifiche tecniche dei requisiti relativi ai dati per il tema «Catene del valore globali» ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152;
il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152;
il regolamento delegato (UE) 2021/1704 che integra il regolamento (UE) 2019/2152 specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali;
il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 relativo alla nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche europee sul commercio internazionale di beni e alla ripartizione geografica per altre statistiche sulle imprese;
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese.
L’UE può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per varie attività quali lo sviluppo di metodologie di migliore qualità o a costi ridotti.
dal 1° gennaio 2024, il regolamento (CE) n. 1165/98.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1 gennaio 2021.
CONTESTO
In precedenza, le informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese nazionali erano basate su vari atti legislativi, il che ha impedito la coerenza dei singoli dati statistici e un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese. Il nuovo regolamento risolve tali problemi.
Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del , pagg. 1-35).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/2152 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/918 della Commissione del che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica catene globali del valore a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del , pagg. 43–51).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1092 della Commissione del che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «Innovazione» a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del , pp. 10–20).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 della Commissione del che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del , pagg. 18-26).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 della Commissione, del , che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per le statistiche sulla tematica dettagliata «produzione industriale», che definiscono la disaggregazione della classificazione dei prodotti industriali a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda la copertura della classificazione dei prodotti (GU L 336 del , pagg. 1–221).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione del che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione extra-UE e gli obblighi delle unità rispondenti (GU L 269, , pagg. 58–64).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del , che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271, , pp. 1–170).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione del relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del , pagg. 2–21).