Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — apparecchi di refrigerazione

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 che integra il regolamento (UE) n. 2017/1369 per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile1 per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione2 alimentati da rete elettrica3, con una capacità compresa tra 10 e 1 500 litri.

Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 stabilisce norme sull’etichettatura e la fornitura di ulteriori informazioni sul prodotto di questi apparecchi di refrigerazione.

PUNTI CHIAVE

Il Regolamento della Commissione (EU) 2019/2019:

Le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica stabilite dall’allegato IV quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova e alterare automaticamente le loro prestazioni.

L’allegato V illustra i parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le migliori tecnologie disponibili sul mercato degli apparecchi di refrigerazione in termini di indice di efficienza energetica e di emissioni di rumore.

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 a partire dal .

Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 stabilisce gli obblighi su:

Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica stabilita dall’allegato IX per l’esecuzione quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

La classe di efficienza energetica è determinata in base all’indice definito nell’allegato II.

La Commissione europea riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico a sei anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame valuta, tra l’altro, la possibilità di affrontare aspetti dell’economia circolare e se introdurre icone per gli scomparti che possono contribuire a ridurre lo spreco alimentare e per il consumo annuo di energia.;

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1060/2020 a partire dal .

Nessuno dei regolamenti si applica a:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Entrambi i regolamenti si applicano dal .

CONTESTO

La direttiva 2009/125/CE stabilisce un quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia. Essa incarica la Commissione di impostarli per i prodotti che sono ampiamente venduti e commercializzati nell’UE e che hanno un impatto ambientale significativo. Il regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce un quadro per definire i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti connessi all’energia per consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti e ridurre il loro consumo di energia.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

  1. Progettazione ecocompatibile: politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
  2. Apparecchio di refrigerazione: armadio isolato con uno o più scomparti la cui temperatura specifica è regolata, raffreddato per convezione naturale o forzata.
  3. Rete elettrica: la fornitura di elettricità dalla rete da 230 volt.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del , che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (OJ L 315 del , pag. 187).

Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del , pag. 102).

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