Il regolamento (UE) 2019/2020 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile1 per la vendita o la messa in funzione di sorgenti luminose e unità di alimentazione separate. Esso abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012.
Regolamento delegato (UE) n. 2019/2015 stabilisce le regole sull’etichettatura energetica delle sorgenti luminose. Integra il regolamento (UE) 2017/1369 sull’etichettatura energetica e abroga il regolamento (UE) n. 874/2012.
PUNTI CHIAVE
Una sorgente luminosa è un prodotto ad azionamento elettrico destinato a emettere o in grado di emettere luce mediante incandescenza, fluorescenza, scarica ad alta intensità, diodi inorganici a emissione luminosa o diodi organici a emissione luminosa e include alcune sorgenti luminose al sodio ad alta pressione.
Le unità di alimentazione sono dispositivi che funzionano con sorgenti luminose per preparare l’elettricità di rete per il formato elettrico richiesto dalla sorgente luminosa. Ciò può includere trasformare la tensione di alimentazione e di innesco, limitare la corrente di esercizio e di preriscaldamento, evitare l’innesco a freddo, correggere il fattore di potenza e/o ridurre l’interferenza radio. Non comprende gli alimentatori.
Il Regolamento (UE) 2019/2020:
stabilisce nell’allegato II la date () di entrata in vigore delle specifiche per la progettazione ecocompatibile, che riguardano
efficienza energetica;
requisiti funzionali
informazioni ed etichettatura per i professionisti e gli utilizzatori finali;
definisce nell’allegato III le esenzioni per le sorgenti luminose o le unità di alimentazione progettate specificatamente per funzionare
in atmosfere potenzialmente esplosive
per l’utilizzo di emergenza
negli impianti radiologici o di medicina nucleare
all’interno di o sopra edifici, attrezzature, veicoli terrestri, attrezzature marittime o aeromobili della difesa civile o militare
all’interno di o sopra veicoli a motore, i loro rimorchi e sistemi, le attrezzature trainate, i componenti e le unità tecniche separate
in o su macchine mobili non stradali
in o su determinate attrezzature destinate al rimorchio
in o su aeromobili dell’aviazione civile
nell’illuminazione dei veicoli ferroviari
nell’equipaggiamento marittimo
in dispositivi medici;
stabilisce ulteriori esenzioni, quali
display elettronici (ad esempio televisori, monitor per computer, notebook, tablet, telefoni cellulari e console per videogiochi)
sorgenti luminose e unità di alimentazione separate nei prodotti a batteria, inclusi torce, telefoni cellulari con torcia integrata, giocattoli comprendenti sorgenti luminose, lampade da tavolo operanti esclusivamente a batteria
sorgenti luminose per spettroscopia e applicazioni fotometriche
sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate su biciclette e altri veicoli non automobili.
alcune altre sorgenti luminose elencate nell’allegato III, che devono soddisfare solo i requisiti di informazione di cui al regolamento.
Le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica stabilite dall’allegato IV quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.
I modelli di sorgenti luminose a diodi inorganici a emissione luminosa sono sottoposti a prova di resistenza per verificarne il fattore di mantenimento del flusso luminoso e il fattore di sopravvivenza.
L’allegato VI stabilisce i parametri di riferimento indicativi per gli aspetti ambientali ritenuti significativi e quantificabili, sulla base della migliore tecnologia disponibile.
La Commissione europeariesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico e valuterà una serie di aspetti a cinque anni dalla sua entrata in vigore.
Ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2019/2015:
i fornitori di sorgenti luminose devono garantire che:
ogni sorgente luminosa sia corredata di un’etichetta apposta sull’imballaggio nel formato di cui all’allegato III;
i parametri della scheda informativa e il contenuto della documentazione tecnica, come stabilito negli allegati V e VI, sono inseriti nella banca dati dei prodotti;
su richiesta dei rivenditori, le schede informative sui prodotti sono rese disponibili in forma stampata;
la pubblicità visiva e qualsiasi materiale promozionale tecnico, incluso materiale promozionale tecnico su Internet, contiene la classe di efficienza energetica del modello di sorgente luminosa e la gamma di classi di efficienza energetica disponibili in etichetta, conformemente all’allegato VII e all’allegato VIII;
un’etichetta elettronica nel formato richiesto e contenente le informazioni, come indicato nell’allegato III, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di sorgente luminosa;
una scheda informativa elettronica sul prodotto, come indicato nell’allegato V, è messa a disposizione dei rivenditori per ciascun modello di sorgente luminosa;
su richiesta dei rivenditori, etichette riscalate2 del prodotto vengono fornite. come adesivo, nella stessa dimensione di quelle esistenti.
I distributori provvedono affinché:
presso il punto vendita, su ogni sorgente luminosa sia indicata in modo chiaramente visibile l’etichetta con la classe di efficienza energetica fornita dai fornitori;
nelle vendite a distanza, sono forniti l’etichetta e la scheda informativa del prodotto;
la pubblicità visiva o il materiale promozionale tecnico, incluso materiale su Internet, contiene la classe di efficienza energetica del modello di sorgente luminosa e la gamma di classi di efficienza energetica disponibili in etichetta;
le etichette esistenti sulle fonti luminose nei punti vendita sono coperte dalle etichette riscalate, al più tardi 18 mesi dopo la data di applicazione del regolamento.
Laddove un fornitore di servizi di hosting Internet consenta la vendita di sorgenti luminose attraverso il proprio sito Internet, il fornitore di servizi deve abilitare la visualizzazione dell’etichetta elettronica e della scheda informativa sui prodotti elettronici fornite dal distributore e deve informare il distributore dell’obbligo di visualizzarle.
Il regolamento delegato (UE) 2021/340 modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2015 come segue:
sostituisce la definizione di prodotto contenente3;
richiede che i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2015, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti (si applica dal );
consente ai distributori di utilizzare etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente;
consente al fornitore, all’atto dell’immissione di una sorgente luminosa sul mercato, di dotarla dell’etichetta esistente fino al e dell’etichetta riscalata dal . Il fornitore può decidere di dotare già dell’etichetta riscalata le sorgenti luminose immesse sul mercato tra il 1° luglio e il se nessuna sorgente luminosa del medesimo modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del . In tal caso, il distributore non mette in vendita le sorgenti luminose in questione prima del .
consente che le etichette esistenti sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate, eventualmente anche stampandole o apponendole sull’imballaggio, in modo che l’etichetta esistente risulti coperta, entro diciotto mesi dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2015, e che l’etichetta riscalata non sia esposta prima di tale data;
Il regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce un quadro per definire i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti connessi all’energia per consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti e ridurre il loro consumo di energia.
Progettazione ecocompatibile: una politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
Etichette di prodotto riscalate: etichette di efficienza energetica che sono state riclassificate, in modo che i prodotti che in precedenza andavano da «A +++» a «G» sono stati sostituiti da «A» a «G» per bilanciare l’elevato numero delle classi più efficienti a livello energetico.
Prodotto contenente: prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe. Esempi di prodotti contenenti sono gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose. Se un prodotto contenente non può essere smontato per la verifica della sorgente luminosa e dell’alimentatore separato, l’intero prodotto contenente deve essere considerato una sorgente luminosa.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, dell’, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (GU L 315 del , pag. 209).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/2020 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del , pag. 68).
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del , pag. 1).
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del , pag. 10).