Mira a garantire la parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro in tutta l’Unione europea facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza.
Stabilisce i requisiti minimi per i congedi familiari (paternità, parentali e per i prestatori di assistenza) e modalità di lavoro flessibili.
Punta a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a raggiungere una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne.
Prevede incentivi volti a far sì che gli uomini condividano equamente le responsabilità di assistenza istituendo congedi di paternità e parentali retribuiti, la cui assenza è una delle cause del basso utilizzo di congedi da parte dei padri.
Lo squilibrio nella concezione delle politiche a favore dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra donne e uomini rafforza gli stereotipi e le differenze di genere nell’ambito del lavoro e dell’assistenza. Le politiche in materia di parità di trattamento dovrebbero mirare ad affrontare la questione degli stereotipi relativi alle professioni e ai ruoli sia maschili sia femminili.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica a tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un altro rapporto di lavoro come definito dalle leggi, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascun paese dell’Unione, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Diritti minimi
La direttiva prevede diritti individuali minimi relativamente a quanto segue:
congedo di paternità, congedo parentale e congedo per i prestatori di assistenza;
modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza; e
tutela legale per chi fa domanda o fruisce di congedo per motivi familiari e di modalità di lavoro flessibili.
I paesi dell’Unione possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori.
Congedo di paternità
Il padre o il secondo genitore equivalente ha diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio.
Il congedo di paternità deve essere retribuito al livello della prestazione di malattia nazionale.
Il diritto al congedo di paternità non può essere subordinato a una determinata anzianità lavorativa o di servizio.
I paesi dell’Unione possono subordinare il diritto a un pagamento o un’indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.
Congedo parentale
Ciascun lavoratore dispone di un diritto individuale al congedo parentale di quattro mesi, dei quali due mesi non possono essere trasferiti tra i genitori.
Per almeno due mesi di congedo parentale per ciascun genitore deve essere corrisposta una retribuzione di livello adeguato.
I paesi dell’Unione possono subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a un anno.
I paesi dell’Unione devono garantire che i lavoratori abbiano il diritto di richiedere che il congedo parentale possa essere fruito in modo flessibile, ad esempio a tempo parziale o a periodi alternati di congedo separati da periodi di lavoro.
Congedo per i prestatori di assistenza
La direttiva introduce disposizioni per i prestatori di assistenza, cioè lavoratori che assistono familiari che necessitano di sostegno a causa di condizioni di salute gravi. Tali disposizioni riguardano anche persone che vivono nello stesso nucleo familiare del lavoratore.
Ogni prestatore di assistenza ha diritto a un congedo di cinque giorni lavorativi all’anno.
Modalità di lavoro flessibili
I lavoratori con figli fino a una determinata età, che non deve essere inferiore a otto anni, e i prestatori di assistenza hanno il diritto di chiedere orari di lavoro flessibili per motivi di assistenza.
Tali modalità comprendono l’uso del lavoro a distanza, calendari di lavoro flessibili o una riduzione dell’orario di lavoro.
Il datore di lavoro prende in considerazione le richieste entro un periodo di tempo ragionevole e motiva l’eventuale rifiuto o rinvio di tali modalità.
I paesi dell’Unione possono subordinare il diritto di chiedere modalità di lavoro flessibili a una determinata anzianità lavorativa o di servizio. Tale periodo non deve essere superiore a sei mesi.
Protezione giuridica
I paesi dell’Unione sono tenuti a introdurre regole volte a garantire che:
i lavoratori siano protetti dalla discriminazione e dal licenziamento per avere richiesto o fruito di congedo familiare o di modalità di lavoro flessibili;
i lavoratori che ritengono di essere stati licenziati per aver esercitato tali diritti possano chiedere al datore di lavoro di fornire i motivi debitamente giustificati del licenziamento;
il lavoro precedente e i diritti acquisiti o in via di acquisizione da parte dei lavoratori prima del congedo siano mantenuti dopo il congedo.
Abrogazione
La direttiva abroga la direttiva 2010/18/CE sul congedo parentale a partire dal .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Viene applicata dal e deve diventare legge negli Stati membri entro il (ad eccezione della retribuzione corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale, per le quali il termine è il ).
Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del , pag. 79).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell’, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (GU L 68 del , pag. 13).
Le successive modifiche alla direttiva 2010/18/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del , concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del , pag. 1).