Politica estera e di sicurezza — Il ruolo del Consiglio e del Consiglio europeo
SINTESI DI:
Trattato sull’Unione europea — Articolo 15
Trattato sull’Unione europea — Articolo 21
Trattato sull’Unione europea — Articolo 26
Decisione 2001/78/PESC che istituisce il comitato politico e di sicurezza
Decisione 2001/79/PERSC che istituisce il comitato militare dell’Unione europea
Decisione 2000/354/PESC che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi
Decisione 2009/908/UE che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio
QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI E DELLE DECISIONI?
PUNTI CHIAVE
I ruoli del Consiglio europeo e del Consiglio nell’ambito della PESC sono definiti dall’articolo 26:
- Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti politici generali e stabilisce le priorità;
- Il Consiglio definisce e attua quelle priorità.
Consiglio europeo
- L’articolo 26 stabilisce che il Consiglio europeo
- individui gli interessi strategici dell’Unione;
- fissi gli obiettivi e definisca gli orientamenti generali della PESC, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa;
- adotti le decisioni necessarie e pertinenti.
- Tali orientamenti e obiettivi si basano sui principi dell’azione esterna dell’Unione e sui suoi obiettivi, definiti dall’articolo 21, che comprendono:
- salvaguardare i valori dell’Unione, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;
- Consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani;
- preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale;
- promuovere un sistema internazionale basato sulla cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.
- Gli interessi e i principi fondamentali dell’Unione sono attualmente definiti nella strategia globale dell’Unione per la politica estera e di sicurezza comune.
- Il presidente del Consiglio europeo rappresenta l’Unione a livello internazionale nelle questioni relative alla PESC a livello dei capi di stato e/o di governo, senza alcun effetto sui poteri dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
- L’alto rappresentante prende parte ai lavori del Consiglio europeo.
Consiglio
- Quando stabilisce e attua gli orientamenti del Consiglio europeo, il Consiglio deve garantire che l’azione dell’Unione sia unita, coerente ed efficace.
- Il Consiglio «Affari esteri» è presieduto dall’alto rappresentante.
- Il lavoro del Consiglio «Affari esteri» è supportato da una serie di comitati e di organi preparatori, tra i quali:
- Il servizio europeo per l’azione esterna, creato con la decisione 2010/427/UE del Consiglio in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona (si veda la sintesi), assiste il Consiglio nell’attuazione della PESC.
DA QUANDO SI APPLICANO GLI ARTICOLI E LE DECISIONI?
- Gli articoli vengono applicati dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009.
- La decisione 2001/78/PESC si applica dal 22 gennaio 2001.
- La decisione 2001/79/PESC si applica dall’ 11 giugno 2001.
- La decisione 2000/354/PESC si applica dal 22 maggio 2000.
- La decisione 2009/908/UE si applica dal 1o dicembre 2009.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni relative alle istituzioni Articolo 15 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 23).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 1 — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione — Articolo 21 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 28).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — articolo 26 (ex articolo 13 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 31).
Decisione 2001/78/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001 che istituisce il comitato politico e di sicurezza (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 1).
Decisione 2001/79/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell’Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4).
Decisione 2000/354/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2000, che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (GU L 127 del 27.5.2000, pag. 1).
Decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28).
Le successive modifiche alla decisione 2009/908/UE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
Ultimo aggiornamento: 12.01.2021