Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi (dal )

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

Gli Stati membri:

Le autorità nazionali, al momento di valutare se rilasciare una licenza:

Gli operatori economici5 devono:

Gli operatori economici e i mercati online:

La Commissione europea:

La legislazione non si applica ad alcuni tipi di articoli e di equipaggiamenti pirotecnici6 (ovvero quelli usati dalle forze armate, dalle autorità di contrasto, dai vigili del fuoco, in agricoltura, a bordo delle navi o nell’industria aerospaziale), capsule a percussione da impiegarsi in giocattoli o medicinali sulla base di una prescrizione medica.

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e abroga inoltre il regolamento (UE) n. 98/2013 (si veda la sintesi) dal , sebbene:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Messa a disposizione: fornire, a pagamento o gratuitamente.
  2. Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti in stato naturale o fabbricato.
  3. Miscela: una soluzione composta da due o più sostanze.
  4. Precursori di esplosivi: sostanze chimiche che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi illecitamente.
  5. Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisce i precursori sia online che offline.
  6. Pirotecnici: reazioni chimiche autonome e automantenute per produrre calore, luce, gas, fumo e suono.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell’, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/1148 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento