Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi (dal 31 gennaio 2021)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

Gli Stati membri:

Le autorità nazionali, al momento di valutare se rilasciare una licenza:

Gli operatori economici* devono:

Gli operatori economici e i mercati online:

La Commissione europea:

La legislazione non si applica ad alcuni tipi di articoli e di equipaggiamenti pirotecnici* (ovvero quelli usati dalle forze armate, dalle autorità di contrasto, dai vigili del fuoco, in agricoltura, a bordo delle navi o nell’industria aerospaziale), capsule a percussione da impiegarsi in giocattoli o medicinali sulla base di una prescrizione medica.

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e abroga inoltre il regolamento (UE) n. 98/2013 (si veda la sintesi) dal 1o febbraio 2021, sebbene:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o febbraio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Messa a disposizione: fornire, a pagamento o gratuitamente.
Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti in stato naturale o fabbricato.
Miscela: una soluzione composta da due o più sostanze.
Precursori di esplosivi: sostanze chimiche che potrebbero essere usate per fabbricare esplosivi illecitamente.
Operatore economico: qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o gruppo che fornisce i precursori sia online che offline.
Pirotecnici: reazioni chimiche autonome e automantenute per produrre calore, luce, gas, fumo e suono.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/1148 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio — Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza [COM(2016) 230 finale del 20.4.2016].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Agenda europea sulla sicurezza [COM(2015) 185 final del 28.4.2015].

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato con rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 22.10.2021