Mercato interno dell’energia elettrica

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2019/943, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1747, stabilisce le basi per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia e della neutralità climatica entro il 2050 nell’Unione europea (Unione) mediante:

PUNTI CHIAVE

Principi

Il regolamento stabilisce una serie di principi sulla base dei quali dovrebbero essere gestiti i mercati dell’energia elettrica, tra cui:

Transizione equa

La Commissione europea assiste gli Stati membri nel far fronte agli impatti sociali ed economici della transizione verso l’energia pulita anche attraverso il sostegno a strategie nazionali per la riduzione dell’estrazione di carbone e altri combustibili fossili solidi.

Accesso alle reti e gestione della capacità

Meccanismo di capacità

Incentivi per raggiungere la decarbonizzazione

Il Regolamento di modifica (UE) 2024/1747 introduce incentivi agli investimenti per realizzare la decarbonizzazione e proteggere i consumatori di energia elettrica dalla volatilità dei prezzi.

Centri di coordinamento regionali

Crisi dei prezzi dell’energia elettrica

In caso di forte aumento dei prezzi al dettaglio dell’elettricità o di prezzi molto elevati nei mercati dell’energia elettrica all’ingrosso, la direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica prevede che il Consiglio dell’Unione europea possa dichiarare una crisi dei prezzi dell’energia elettrica a livello regionale o dell’Unione sulla base di una proposta della Commissione.

Quando viene dichiarata una crisi di questo tipo, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di proporre l’acquisto di prodotti livellatori delle punte di carico6 al fine di ottenere una riduzione della domanda di energia elettrica durante le ore di punta.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2019/943 ha abrogato il regolamento (CE) n. 714/2009 a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2019/943 si applica dal .

Il regolamento modificativo (UE) 2024/1747 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Zona di offerta: la più grande area geografica nella quale i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità;
  2. congestione: una situazione in cui non possono essere soddisfatte tutte le richieste di compravendita tra aree della rete dei partecipanti al mercato in quanto inciderebbero in modo significativo sugli elementi della rete che non riescono a contenere fisicamente i flussi;
  3. gestione del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di trasmissione dell’energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;
  4. meccanismo di capacità: misura temporanea intesa ad assicurare il conseguimento del livello necessario dell’adeguatezza delle risorse, grazie alla remunerazione delle risorse in base alla disponibilità, escluse le misure relative ai servizi ancillari o alla gestione delle congestioni;
  5. gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di distribuzione dell’energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
  6. prodotto livellatore delle punte di carico: un prodotto basato sul mercato per mezzo del quale i partecipanti al mercato sono in grado di ridurre il consumo di energia elettrica nelle ore di punta su richiesta del gestore del sistema.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del , pag. 54).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/43 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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