Ufficio europeo per la lotta antifrode - norme sulle indagini

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode

QUAL È LO SCOPO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 mira a:

Il regolamento di modifica (UE, Euratom) n. 2020/2223 mira a:

PUNTI CHIAVE

L’OLAF:

Indagini interne

L’OLAF:

Il regolamento di modifica (UE, Euratom) 2020/2223 consente all’OLAF, nel corso delle sue indagini, di accedere a dispositivi privati utilizzati a scopi lavorativi, se l’OLAF ha ragionevoli motivi per sospettare che il contenuto di tali dispositivi possa essere pertinente per l’indagine. L’accesso sarà disciplinato da norme interne adottate dalle diverse istituzioni e dai diversi organi e organismi o agenzie interessati nel rispetto dei membri del personale.

Indagini esterne

L’OLAF:

In base al regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, nelle indagini esterne, l’accesso ai dispositivi privati utilizzati a scopi lavorativi avviene alle medesime condizioni e nella medesima misura delle autorità nazionali nello stato pertinente.

Procedure di indagine

Il direttore generale dell’OLAF:

Personale dell’OLAF:

Accesso alle informazioni sui conti bancari

Secondo il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223, i poteri di indagine dell’OLAF sono rafforzati. L’Olaf può richiedere informazioni sui conti bancari e, ove strettamente necessario, sulle operazioni, con la cooperazione delle autorità nazionali. Ciò avverrebbe alle stesse condizioni di quelle applicabili alle autorità nazionali competenti e previa richiesta scritta che ne giustifichi l’adeguatezza e la proporzionalità.

Controllore delle garanzie procedurali

La posizione indipendente di controllore delle garanzie procedurali è istituita ai sensi del regolamento di modifica (UE, Euratom) 2020/2223. Collegato dal punto di vista amministrativo al comitato di vigilanza, il controllore è responsabile della gestione dei reclami delle persone interessate e può formulare raccomandazioni all’OLAF su come risolvere il problema sollevato nel reclamo.

Stretta collaborazione tra OLAF ed EPPO

L’OLAF e l’EPPO hanno ruoli complementari nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione e lavoreranno in stretta collaborazione. Ai sensi del regolamento di modifica (UE, Euratom) 2020/2223, l’OLAF rimane un organo amministrativo che conduce indagini amministrative, che possono portare a raccomandazioni finanziarie, amministrative, disciplinari e giudiziarie. Il mandato dell’EPPO, che copre 22 dei 27 paesi dell’Unione, si concentra sulle indagini penali per stabilire la responsabilità penale delle persone coinvolte in frodi, corruzione o altri reati penali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione che rientrano nella sua competenza.

Laddove l’Ufficio attui misure di sostegno su richiesta dell’EPPO, al fine di tutelare l’ammissibilità delle prove, nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, l’EPPO e l’OLAF, agendo in stretta collaborazione, dovrebbero garantire il rispetto delle garanzie procedurali applicabili di cui al regolamento (UE) 2017/1939.

Relazione finale:

Redatta sotto l’autorità del direttore generale al termine di un’indagine, la relazione finale:

Gli Stati membri:

Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione:

Abrogazione

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Interessi finanziari: entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell’Unione.
Operatore economico: azienda o altra entità, come un fornitore o una ditta contraente, che fornisce beni, lavori o servizi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE, Euratom ) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (OJ L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (COM(2017) 589 final del 2.10.2017).

Documento di lavoro dei servizi della Commissione — Valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio [SWD(2017) 332 final del 2.10.2017].

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

Decisione 94/140/CE della Commissione, del 23 febbraio 1994, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi (GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.02.2021