Diritto d’autore — Trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/789 — Norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Principio del paese d’origine Principio del paese d’origine: le emittenti devono acquisire il diritto d’autore solo nel loro Stato membro di stabilimento (cioè il paese di origine) al fine di rendere disponibili programmi radio, notizie televisive e attualità, nonché le loro produzioni interamente finanziate, online in tutti i paesi dell’Unione. per taluni servizi online forniti dagli organismi di diffusione radiotelevisiva

Gestione collettiva obbligatoria dei diritti di ritrasmissione di programmi radiofonici e televisivi con mezzi diversi da quelli via cavo

Immissione diretta

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal e diventerà legge nei paesi dell’Unione entro il .

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Diritti connessi: diritti concessi ad artisti, produttori e emittenti (distinti dai diritti d’autore) che consentono ai titolari dei diritti di controllare l’uso delle loro opere e di altri materiali protetti e di essere remunerati per il loro uso.
  2. Ritrasmissione: nel contesto della direttiva (UE) 2019/789, la concessione di licenze di diritti quando i programmi radiofonici e televisivi sono ritrasmessi da altri canali radiofonici e televisivi, ma anche su Internet (trasmissioni parallele/servizi in simulcast o catch-up quando i consumatori possono visualizzare/ascoltare i programmi in un momento successivo a quello della trasmissione originale).
  3. Immissione diretta: un processo tecnico mediante il quale un organismo di diffusione radiotelevisiva trasmette i propri segnali che trasportano i programmi a un distributore, in modo tale che i segnali non siano accessibili al pubblico durante la trasmissione.
  4. Principio del paese d’origine: le emittenti devono acquisire il diritto d’autore solo nel loro Stato membro di stabilimento (cioè il paese di origine) al fine di rendere disponibili programmi radio, notizie televisive e attualità, nonché le loro produzioni interamente finanziate, online in tutti i paesi dell’Unione.
  5. Organismi di gestione collettiva: organismi che riscuotono, gestiscono e distribuiscono i guadagni derivanti dallo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del , pag. 82).

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