Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l’UE
SINTESI DI:
Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l’UE
Decisione (UE) 2019/702 — concernente la conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra
Decisione 2010/417/CE — concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo sui trasporti aerei tra l’UE e il Canada
QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?
- L’accordo stabilisce i diritti concessi da una parte all’altra per quanto riguarda il trasporto aereo delle compagnie aeree dell’altra parte.
- La decisione 2010/417/CE autorizza la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’Unione.
- La decisione (UE) 2019/702 conclude l’accordo a nome dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
L’accordo prevede uno scambio di diritti di traffico aereo tra le parti. Grazie a tali diritti di traffico, i vettori aerei delle parti potranno:
- sorvolare il territorio dell’altra parte senza atterrare;
- effettuare scali nel territorio dell’altra parte per scopi non di traffico;
- effettuare scali nel territorio dell’altra parte sulle rotte previste dall’accordo allo scopo di scaricare e caricare passeggeri e merci, inclusa la posta, separatamente o in combinazione.
L’accordo riguarda anche:
- la designazione delle compagnie aeree;
- l’autorizzazione delle compagnie aeree e la revoca delle autorizzazioni che possono essere loro concesse;
- la sicurezza dell’aviazione civile — compreso il riconoscimento reciproco dei certificati e delle licenze rilasciati da una delle parti ai fini della prestazione di servizi aerei nell’ambito dell’accordo;
- la protezione dell’aviazione civile — compreso l’impegno a favore del riconoscimento reciproco delle rispettive norme di sicurezza e nell’ottica di un sistema di sicurezza unico;
- le esenzioni su dazi doganali, tasse e oneri — accordo reciproco per esentare le compagnie aeree dell’altra parte da tutte le restrizioni all’importazione, le imposte sulla proprietà e sul capitale, i dazi doganali, le accise, e da diritti e oneri analoghi per gli articoli utilizzati nel trasporto aereo internazionale;
- la non discriminazione sugli oneri per l’utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi per la navigazione aerea;
- il miglioramento del quadro commerciale — che comprende, tra l’altro, l’eliminazione delle restrizioni alla capacità, la possibilità di stabilire liberamente le tariffe da parte delle compagnie aeree, nonché disposizioni in materia di code-sharing* e di noleggio di aeromobili;
- gli interessi dei consumatori;
- la gestione del traffico aereo;
- la concorrenza e gli aiuti di Stato.
DA QUANDO ENTRANO IN VIGORE L’ACCORDO E LE DECISIONI?
- L’accordo non è ancora entrato in vigore.
- La decisione 2010/417/CE è entrata in vigore il 30 novembre 2009.
- La decisione (UE) 2019/702 è entrata in vigore il 15 aprile 2019.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
Code-sharing: un accordo in base al quale due o più compagnie aeree condividono lo stesso volo, operato da una delle compagnie aeree.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 32).
Decisione (UE) 2019/702 del Consiglio, del 15 aprile 2019, concernente la conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra (GU L 120 dell’8.5.2019, pag. 1).
Decisione 2010/417/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall’altro (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 30).
Ultimo aggiornamento: 11.07.2019