Accordo e decisione 2014/242/UE tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian sulla facilitazione del rilascio dei visti
Accordo e decisione 2013/628/UE tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia sulla facilitazione del rilascio dei visti
Accordo e decisione 2013/521/UE tra l’Unione europea e la Repubblica di Cabo Verde sulla facilitazione del rilascio dei visti di breve durata
Accordo e decisione 2007/340/CE tra la Comunità europea e la Federazione russa sulla facilitazione del rilascio dei visti
Il regolamento (UE) 2018/1806 abroga e codifica il regolamento (CE) n. 539/2001. Il regolamento elenca i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto (allegato II) e quei paesi terzi i cui cittadini devono ottenere un visto per viaggiare nell’area Schengen.
Le disposizioni per i cittadini di Azerbaigian, Cabo Verde e Russia si applicano reciprocamente ai cittadini dell’Unione.
Sono necessari documenti giustificativi adeguati che confermino la finalità del viaggio per diverse categorie di richiedenti il visto che, a seconda del paese, possono includere:
Diversi requisiti sono applicati per diverse categorie di richiedenti visto, con visti validi fino a 5 anni dopo il rilascio. In genere, a seconda del paese, i membri della famiglia e i visitatori ufficiali hanno diritto a visti con validità di cinque anni, mentre altre categorie possono beneficiare di visti validi da uno a cinque anni.
Gli accordi prevedono una riduzione dei diritti per i cittadini di paesi terzi che richiedono un visto Schengen. Con l’eccezione dell’accordo di Cabo Verde, tutti gli altri accordi di facilitazione del visto interessati fissano il livello dei diritti per il visto a 35 EUR (per ciascuna domanda). Inoltre, per molte categorie di cittadini vengono esclusi i diritti in base alla finalità del viaggio.
I cittadini che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità possono uscire dal paese esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dagli uffici consolari, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Per i cittadini che non possano uscire dal territorio entro il termine stabilito nel visto a causa di circostanze impreviste (forza maggiore), il visto è prorogato senza spese conformemente alla normativa dei paesi interessati.
I titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori interessati dagli accordi senza visto. L’accordo con Cabo Verde prevede la stessa esenzione per i titolari di passaporto di servizio (passaporti rilasciati ai dipendenti del governo).
Queste categorie di titolari di passaporto devono rimanere in un’area Schengen per un periodo che non superi i 90 giorni entro il periodo dei 180 giorni.
I comitati congiunti di esperti composti da rappresentanti dell’Unione e dei paesi terzi interessati controllano l’applicazione degli accordi.
Questi accordi sono collegati agli accordi di riammissione e alle regole comuni per la gestione del rimpatrio dei migranti irregolari.
A seguito dell’aggravamento della situazione innescata dall’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, il quale ha dato luogo a un numero di restrizioni (si veda la sintesi) e giustifica le misure prese per proteggere l’interessi essenziali di sicurezze dell’Unione e i suoi Stati membri, l’applicazione dell’accordo sull’agevolazione del rilascio dei visti è sospeso completamente per tutti i cittadini russi a partire dal [si veda la decisione del consiglio (UE) 2022/1500].
La commissione ha aggiornato le linee guida sul rilascio di visti in relazione ai richiedenti russi e ai controlli dei cittadini russi alle frontiere esterne, includendo i cittadini russi che stanno fuggendo dalla mobilitazione militare. Le linee guida invitano ai consolati degli Stati membri e le autorità di frontiere ad applicare l’incremento dei controlli di sicurezza e lo scrutinio per il rilascio dei visti, insieme all’intensificazione dei controlli delle frontiere, rispettando la politica di asilo dell’Unione per le persone che hanno necessitano di protezione internazionale (si vedano le linee guida e la comunicazione sul tema «Fornire le linee guida sul rilascio dei visti da parte dei richiedenti russi»).
| Paese | Data di entrata in vigore dell’accordo | La decisione si applica dal |
|---|---|---|
| Azerbaigian | ||
| Armenia | ||
| Cabo Verde | ||
| la Russia |
Gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti conclusi dall’Unione con i seguenti paesi terzi non si applicano più ai titolari di passaporti biometrici di quei paesi che sono stati successivamente esentati dall’obbligo di visto: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Ucraina.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian (GU L 128 del , pag. 49).
Decisione 2014/242/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian (GU L 128 del , pag. 47).
Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (GU L 289 del , pag. 2).
Decisione 2013/628/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (GU L 289 del , pag. 1).
Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Cabo Verde e dell’Unione europea (GU L 282 del , pag. 3).
Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione 2013/521/UE del Consiglio, del , concernente la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Cabo Verde e dell’Unione europea (GU L 282 del , pag. 1).
Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa (GU L 129 del , pag. 27).
Decisione 2007/340/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa (GU L 129 del , pag. 25).
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