Procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) ed emissioni reali di guida (RDE)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2017/1151 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Requisiti per l’omologazione UE

Domanda di omologazione UE

Conformità della produzione

Il costruttore è tenuto a effettuare verifiche volte a garantire che tutti i veicoli prodotti dal costruttore siano conformi all’omologazione e rispettino i limiti di emissione.

Conformità in servizio

Devono essere condotte verifiche per garantire che i veicoli in condizioni normali di utilizzo e manutenzione rispettino, per la durata di vita del veicolo, i limiti impostati come segue:

Dispositivi di controllo dell’inquinamento

Emissioni di veicoli ibridi plug-in

Poiché studi recenti hanno dimostrato una notevole differenza tra le emissioni medie di biossido di carbonio (CO2) reali dei veicoli elettrici ibridi plug-in e le loro emissioni di CO2 determinate dal WLTP, per garantire che le emissioni di CO2 determinate per tali veicoli siano rappresentative del comportamento reale dei conducenti, i fattori di utilità applicati ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 al momento dell’omologazione sono stati rivisti nel Regolamento (UE) di modifica 2023/443.

Il regolamento specifica i nuovi fattori di utilità* sulla base dei dati disponibili applicabili a partire dal settembre 2023. Tali fattori saranno rivisti per riflettere meglio le condizioni reali, tenendo conto dei dati dei dispositivi di monitoraggio del consumo di carburante a bordo di tali veicoli e raccolti in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione nel 2025 e nuovamente nel 2027.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’27 luglio 2017.

CONTESTO

Per avere una panoramica, si veda:

TERMINI CHIAVE

Omologazione. La procedura con la quale si certifica che un prodotto soddisfa un insieme minimo di requisiti normativi e tecnici.
Impianti di manipolazione. Modifiche deliberate al sistema di controllo delle emissioni, progettate per ridurne artificialmente l’efficacia in normali condizioni di utilizzo del veicolo.
Fattori di utilità. Rapporti basati su statistiche di guida che dipendono dall’autonomia raggiunta in condizioni di esaurimento della carica e che vengono utilizzati per ponderare i composti delle emissioni di scarico che esauriscono la carica e quelli che la mantengono, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante per i veicoli ibridi elettrici con ricarica fuori dal veicolo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1151 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/443 della Commissione, dell’8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure per l’omologazione riguardo alle emissioni per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri (GU L 66 del 2.3.2023, pag. 1).

Regolamento ONU n. 154 — Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP) [2022/2124] (GU L 290 del 10.11.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021, pag. 8).

Regolamento n. 103 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento per i veicoli a motore [2017/1446] (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 30).

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 23.02.2024