Sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa stabilisce le norme per un sistema di ispezioni e per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione e definizioni

La direttiva si applica alle navi indicate di seguito, che trasportino dodici o più passeggeri:

Ispezioni

Gli Stati membri effettuano ispezioni consistenti in:

Le ispezioni devono garantire l’adempimento degli obblighi di legge imposti da o per conto dello Stato membro di bandiera, per quanto riguarda suddivisione e stabilità, macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilità, protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione.

Viene verificata la conformità con quanto segue:

L’elenco di controllo delle ispezioni comprende inoltre:

Deve essere controllata inoltre la documentazione attestante che i membri dell’equipaggio hanno effettuato l’addestramento per:

Nelle ispezioni durante un servizio di linea, occorre verificare le seguenti informazioni:

Rettifica delle carenze

L’ispettore redige un rapporto, una copia del quale viene consegnata al comandante. Gli Stati membri si accertano che siano corrette tutte le carenze. La compagnia ha il diritto di ricorrere. In caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o costituiscono un rischio immediato per la salute o la vita, la nave è sottoposta a un provvedimento di fermo fino a quando la carenza non sia stata corretta e il pericolo non sia stato eliminato.

Spese

Qualora le ispezioni confermino carenze che giustificano un provvedimento di fermo, tutte le spese connesse alle ispezioni sono a carico della compagnia.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La presente direttiva è entrata in vigore il 20 dicembre 2017. Gli Stati membri hanno tempo fino al 21 dicembre 2019 per trasporre questa normativa nel diritto nazionale e successivamente sono tenuti ad applicarla.

CONTESTO

La direttiva sostituisce e abroga la direttiva 1999/35/CE. Inoltre essa modifica la direttiva 2009/16/CE sul controllo dello stato di approdo, ampliando il suo ambito di applicazione.

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).

DOCUMENTO CORRELATO

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/16/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 22.05.2019