Sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri
SINTESI DI:
Direttiva (UE) 2017/2110 relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Essa stabilisce le norme per un sistema di ispezioni e per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione e definizioni
La direttiva si applica alle navi indicate di seguito, che trasportino dodici o più passeggeri:
- nave ro-ro da passeggeri, cioè una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari quando si trova in porto;
- unità veloce da passeggeri, cioè un’unità in grado di sviluppare una velocità massima di almeno 3,7 x v0,1667 metri al secondo, (in cui v = lo spostamento dell’unità in metri cubi), escludendo le unità tipo aliscafi;
- servizio di linea: quando la nave opera tra gli stessi due o più porti, oppure effettua una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, in base a un orario pubblicato o con collegamenti sistematici regolari o frequenti.
Ispezioni
Gli Stati membri effettuano ispezioni consistenti in:
- ispezioni pre-avvio prima dell’avvio della regolare attività di una nave;
- ispezioni successive ogni dodici mesi;
- ispezioni regolari durante il servizio non prima di quattro mesi ma non oltre otto mesi dall’ispezione annuale;
- ispezioni successive a riparazioni o modificazioni di rilievo oppure qualora sia intervenuto un cambiamento di gestione.
Le ispezioni devono garantire l’adempimento degli obblighi di legge imposti da o per conto dello Stato membro di bandiera, per quanto riguarda suddivisione e stabilità, macchinari e impianti elettrici, caricazione e stabilità, protezione contro gli incendi, numero massimo di passeggeri, dispositivi di salvataggio e trasporto di merci pericolose, radiocomunicazioni e navigazione.
Viene verificata la conformità con quanto segue:
- che siano fornite al comandante adeguate informazioni circa la disponibilità di sistemi di assistenza alla navigazione da terra;
- che sia affissa una tabella che indichi l’ordinamento del lavoro a bordo e contenga l’orario di servizio in navigazione e in porto; e l’orario di lavoro massimo consentito o le ore minime di riposo previsti per il personale di guardia;
- che non sia impedito al comandante di assumere qualsiasi decisione che sia necessaria ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni, in particolare in caso di maltempo e di mare grosso;
- che il comandante tenga un registro delle attività di navigazione e degli incidenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza della navigazione;
- che qualsiasi danno di porte o portelloni o del fasciame esterno e qualsiasi difetto nella chiusura di tali porte siano immediatamente affrontati;
- che prima della partenza sia messo a disposizione un piano di viaggio aggiornato;
- che le informazioni generali relative ai servizi e all’assistenza messi a disposizione di persone anziane e disabili a bordo siano portate a conoscenza dei passeggeri.
L’elenco di controllo delle ispezioni comprende inoltre:
- l’avviamento del generatore d’emergenza;
- il sistema d’illuminazione d’emergenza,
- la fonte di alimentazione d’emergenza di energia per gli impianti radio;
- l’impianto di altoparlanti;
- un’esercitazione antincendio che includa la dimostrazione della capacità di utilizzare gli equipaggiamenti da vigile del fuoco;
- il funzionamento della pompa antincendio di emergenza con due tubolature collegate all’unità principale in funzione;
- la prova dei dispositivi di arresto di emergenza a distanza per l’alimentazione di combustibile alle caldaie e ai motori principali e ausiliari, nonché per i ventilatori;
- la prova dei dispositivi di comando per la chiusura delle serrande tagliafuoco;
- la prova degli impianti di rilevazione e di segnalazione degli incendi;
- la chiusura delle porte tagliafuoco;
- il funzionamento delle pompe di sentina;
- la chiusura delle porte stagne nelle paratie di compartimentazione mediante i dispositivi di comando locale e a distanza,
- un’esercitazione che dimostri la familiarità dei membri dell’equipaggio con il piano di controllo delle avarie;
- la messa a mare di almeno un battello di emergenza e di un’imbarcazione di salvataggio, la verifica dei loro organi di propulsione e di governo e il recupero di tali mezzi;
- il controllo che tutti i mezzi di salvataggio e i battelli di emergenza corrispondano all’inventario,
- la prova della macchina del timone, inclusa quella ausiliare.
Deve essere controllata inoltre la documentazione attestante che i membri dell’equipaggio hanno effettuato l’addestramento per:
- la gestione della folla;
- la formazione in materia di sicurezza per il personale demandato a occuparsi della sicurezza dei passeggeri, in particolare delle persone anziane e disabili, in caso di emergenza; e
- la gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano.
Nelle ispezioni durante un servizio di linea, occorre verificare le seguenti informazioni:
- informazioni relative ai passeggeri;
- informazioni relative alla caricazione e alla stabilità;
- procedure di «sicurezza della nave ai fini della navigazione»;
- avvertenze di sicurezza;
- annotazioni sul giornale di bordo;
- merci pericolose;
- fissaggio degli autoveicoli adibiti al trasporto merci;
- ponti adibiti al trasporto degli autoveicoli;
- chiusura delle porte stagne;
- ronde antincendio;
- comunicazioni in caso di emergenza;
- lingua di lavoro comune tra i membri dell’equipaggio;
- dotazioni di sicurezza;
- strumentazione nautica e installazioni radio;
- illuminazione d’emergenza supplementare;
- mezzi di sfuggita;
- pulizia dei locali macchine;
- eliminazione dei rifiuti;
- manutenzione programmata;
- controlli da effettuare in corso di viaggio.
Rettifica delle carenze
L’ispettore redige un rapporto, una copia del quale viene consegnata al comandante. Gli Stati membri si accertano che siano corrette tutte le carenze. La compagnia ha il diritto di ricorrere. In caso di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o costituiscono un rischio immediato per la salute o la vita, la nave è sottoposta a un provvedimento di fermo fino a quando la carenza non sia stata corretta e il pericolo non sia stato eliminato.
Spese
Qualora le ispezioni confermino carenze che giustificano un provvedimento di fermo, tutte le spese connesse alle ispezioni sono a carico della compagnia.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La presente direttiva è entrata in vigore il 20 dicembre 2017. Gli Stati membri hanno tempo fino al 21 dicembre 2019 per trasporre questa normativa nel diritto nazionale e successivamente sono tenuti ad applicarla.
CONTESTO
La direttiva sostituisce e abroga la direttiva 1999/35/CE. Inoltre essa modifica la direttiva 2009/16/CE sul controllo dello stato di approdo, ampliando il suo ambito di applicazione.
Si veda anche:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 61).
DOCUMENTO CORRELATO
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).
Le successive modifiche alla direttiva 2009/16/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 22.05.2019