Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
Il regolamento stabilisce due tipologie di criteri microbiologici ai quali gli operatori del settore alimentare devono conformarsi, elencato nell’allegato I:
gli operatori del settore alimentare adottano provvedimenti, in ogni fase della produzione, della lavorazione e della distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio, nell’ambito delle loro procedure basate sui principi HACCP3 e sulle loro prassi corrette in materia d’igiene, per garantire che:
Per ciascuna categoria alimentare, il regolamento e l’allegato specificano:
Gli operatori del settore alimentare devono garantire che i prodotti alimentari siano conformi ai criteri pertinenti ed effettuare le analisi appropriate ai criteri stabiliti nell’allegato I. I criteri riguardano i seguenti prodotti:
Le norme per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare sono contenute nell’allegato I.
Qualora i risultati delle prove destinate a verificare il rispetto dei criteri siano insoddisfacenti, gli operatori del settore alimentare adottano i provvedimenti stabiliti dal regolamento. Qualora essi osservino una tendenza verso risultati insoddisfacenti, adottano sollecitamente provvedimenti adeguati per prevenire l’insorgere di rischi microbiologici.
Viene applicato dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2073/2005 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale
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