Autorizzazione, importazione e produzione di medicinali veterinari

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce le norme per la vendita, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la fornitura, la distribuzione, il controllo e l’uso di medicinali veterinari (VMP), allo scopo di:

PUNTI CHIAVE

Il regolamento fa parte di un pacchetto di leggi sul miglioramento della salute animale e umana, che comprende anche:

Medicinali veterinari

Un medicinale veterinario è una sostanza o una combinazione di sostanze destinata agli animali, che viene utilizzata per:

Un quadro giuridico innovativo e moderno

Promuovere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari stimolando l’innovazione e la concorrenza

Lotta contro la resistenza antimicrobica

Il regolamento continua e rafforza la lotta dell’Unione contro la resistenza antimicrobica introducendo:

Inoltre, per le loro esportazioni nell’Unione, i paesi terzi dovranno rispettare il divieto sull’uso di antimicrobici per la promozione della crescita e per il miglioramento del rendimento, nonché le restrizioni sugli antimicrobici designati come riservati all’uso umano nell’Unione. Ciò migliorerà la tutela dei consumatori dell’Unione dal rischio che la resistenza antimicrobica si diffonda attraverso le importazioni di animali o di prodotti di origine animale.

Norme transitorie

Il regolamento di modifica (UE) 2022/839 stabilisce norme transitorie che consentono ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e di registrazioni di introdurre sul mercato i medicinali veterinari conformi ai requisiti di imballaggio ed etichettatura di cui alla direttiva 2001/82/CE o al regolamento (CE) n. 726/2004 (si veda la sintesi) fino al , anche qualora tali prodotti non siano conformi ai requisiti pertinenti di cui al regolamento (UE) 2019/6. Il regolamento risponde alle preoccupazioni relative all’applicazione pratica dell’articolo 152, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6 e alla necessità di garantire la continuità della fornitura di medicinali veterinari e di stabilire la certezza del diritto3.

Abrogazione

Il regolamento abroga la direttiva 2001/82/CE sulle norme dell’Unione relative all’autorizzazione, all’importazione e alla produzione di medicinali veterinari, con effetto dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Resistenza antimicrobica. La capacità di microrganismi, quali batteri, virus e alcuni parassiti, di impedire a un antimicrobico, come un antibiotico, un antivirale o un antimalarico, di agire contro di loro. Questa resistenza rende i trattamenti standard inefficaci; ciò significa che le infezioni persistono e potrebbero diffondersi ad altri individui.
  2. Farmacovigilanza. La scienza e le attività relative all’individuazione, alla valutazione, alla comprensione e alla prevenzione degli eventi avversi sospetti o di altri problemi correlati a un medicinale.
  3. Certezza del diritto. Requisito per cui le leggi devono essere redatte in modo tale che le persone alle quali si applicano siano in grado di comprenderle, devono, quindi, essere chiare, e di agire conoscendo le potenziali conseguenze.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del , pag. 43).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/6 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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