Un sistema di informazione Schengen rafforzato

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1860 relativo all’uso del sistema di informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Regolamento (UE) 2018/1861 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen

Regolamento (UE) 2018/1862 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema di informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), creato nel 1995 in seguito all’abolizione dei controlli alle frontiere interne dell’Unione europea (Unione), è una banca dati su larga scala a sostegno del controllo delle frontiere esterne e della cooperazione nell’attività di contrasto tra i paesi membri dell’accordo di Schengen (attualmente, 25 Stati membri dell’Unione e quattro paesi associati).

I tre regolamenti sono concepiti per rafforzare il SIS II, istituito nel 2006 e operativo dal 2013, in particolare alla luce delle sfide in materia di migrazione e sicurezza. Sostituiranno la normativa stabilita nei regolamenti (CE) n. 1986/2006 e n. 1987/2006 e nella decisione 2007/533/GAI.

PUNTI CHIAVE

Architettura del sistema

Il SIS è costituito da quanto segue:

L’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA):

Le norme procedurali del SIS stabiliscono quanto segue.

Costi

Principali dettagli di ciascun regolamento

Il regolamento (UE) 2018/1860 rafforza l’applicazione e l’efficacia della politica di rimpatrio dell’Unione.

Il regolamento (UE) 2018/1861 tratta l’utilizzo del SIS per i divieti di ingresso.

Il regolamento (UE) 2018/1862 migliora e amplia l’utilizzo del SIS per la cooperazione tra la polizia e le autorità giudiziarie:

Segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi

I diritti delle persone interessate

Le persone hanno il diritto di:

Gli Stati membri:

Le autorità nazionali di controllo indipendenti controllano la liceità del trattamento dei dati personali nel SIS; il Garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2018/1725 svolge lo stesso ruolo per eu-LISA. Entrambi collaborano per garantire un controllo coordinato del SIS.

Le seguenti autorità hanno accesso ai dati nel SIS:

Le agenzie dell’Unione sopramenzionate informano lo Stato membro emittente quando una ricerca rivela l’esistenza di una segnalazione. Non possono collegare parti del SIS o trasferire alcuno dei dati che contiene sul proprio sistema.

La Commissione valuta l’uso che queste agenzie fanno del SIS ogni cinque anni.

Responsabilità

Ogni Stato membro del SIS:

La Commissione:

eu-LISA è responsabile:

Campagne di informazione

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

Le nuove norme sono entrate in vigore in fasi successive al fine di lasciare tempo sufficiente per l’attuazione delle necessarie misure e disposizioni giuridiche, operative e tecniche.

Ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2023/201, le operazioni del SIS a norma dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 sono iniziate il . I regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 sono ora pienamente applicabili.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Segnalazione. Un insieme di dati che consente alle autorità di identificare una persona o un oggetto e di agire di conseguenza.
  2. Dati dattiloscopici. Dati sulle impronte digitali o impronte palmari.
  3. Indicatore di validità. Sospensione della validità di una segnalazione a livello nazionale che può essere aggiunta alle segnalazioni in caso di arresto, alle segnalazioni su persone mancanti e vulnerabili, alle segnalazioni in caso di indagine discreta e a controlli specifici e alle segnalazioni informative.
  4. Decisione di rimpatrio. Una decisione amministrativa o giudiziaria che dichiari l’illegalità del soggiorno di un cittadino di paese terzo e imponga l’obbligo di rimpatrio.
  5. Informazioni supplementari. Informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS, ma a essi connesse.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1860 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del , pag. 14).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del , pag. 56).

Si veda la versione consolidata.

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