Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore
L’accordo sulla protezione degli investimenti (IPA) tra l’UE e Singapore garantirà un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell’UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell’ambiente.
La decisione riguarda la sottoscrizione, per conto dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione degli investimenti (IPA) con Singapore.
L’IPA contiene tutte le innovazioni del nuovo approccio alla protezione degli investimenti dell’UE e dei suoi meccanismi di applicazione che non sono presenti nei 12 trattati bilaterali di investimento esistenti tra Singapore e i paesi dell’UE. Una prerogativa molto importante dell’IPA è che sostituisce e migliora i 12 trattati bilaterali di investimento esistenti. L’IPA è stato negoziato insieme ad un accordo di libero scambio.
In linea con gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato, la Commissione europea ha fatto in modo che gli investitori UE e i loro investimenti a Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo e non siano discriminati rispetto a investimenti singaporiani effettuati in situazioni analoghe.
Allo stesso tempo, l’IPA protegge gli investitori dell’UE e i loro investimenti a Singapore dall’espropriazione*, a meno che non sia:
L’IPA istituisce inoltre un meccanismo moderno e riformato di risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Ciò garantisce il rispetto delle norme di protezione degli investimenti e mira a trovare un equilibrio tra la protezione degli investitori in modo trasparente e la salvaguardia del diritto di uno Stato di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica. Il sistema internazionale permanente e pienamente indipendente di risoluzione delle controversie, composto da tribunali permanenti di primo grado e d’appello, gestirà le procedure di risoluzione delle controversie in modo trasparente e imparziale.
L’accordo è stato firmato il 19 ottobre 2018 e deve essere ratificato da tutti i paesi dell’UE prima della sua entrata in vigore.
Si veda anche:
Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore
Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra (GU L 279 del 9.11.2018, pag. 1).
Accordo di libero scambio tra l’UE e i paesi dell’UE con Singapore
Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 267 del 25.10.2018, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 07.02.2019