Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sui sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

SINTESI DI:

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Decisione (UE) 2017/2240 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

Decisione (UE) 2018/219 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO?

PUNTI CHIAVE

Limitazione e scambio: come funzione l’ETS dell’UE

Accordo tra l’UE e la Svizzera

Criteri essenziali

Scambio e coordinamento delle informazioni

L’accordo definisce un processo per la condivisione e il coordinamento delle informazioni in settori di rilevanza. Ciò ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione del presente accordo e l’integrità permanente dei sistemi collegati. Il processo consente alle parti di tenersi reciprocamente informate sugli sviluppi legislativi pertinenti.

Trasporto aereo

Comitato misto

L’accordo stabilisce un comitato misto come principale struttura di governo. Il comitato misto:

Meccanismo di risoluzione delle controversie

Le controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’accordo possono essere sottoposte da entrambe le parti al comitato misto ai fini di una risoluzione. Se il comitato misto non riesce a risolvere la controversia entro sei mesi essa è deferita, su richiesta di una delle parti, alla Corte permanente di arbitrato.

Disposizioni tecniche

Oltre ai principi, agli obiettivi e alle disposizioni istituzionali, l’accordo contiene disposizioni tecniche che disciplinano il funzionamento di registri, la contabilità, la vendita mediante asta, le informazioni sensibili e la sicurezza.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Per maggiori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Quota di emissione: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, attribuito nel quadro dell’ETS dell’UE o dell’ETS della Svizzera.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del , pag. 3).

Decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio, del , relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 322 del , pag. 1).

Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del , pag. 1).

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