Esso mira a fornire meccanismi e orientamenti per:
I GST ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica, comprese le perdite di energia corrispondenti attraverso un fondo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC) costituito e amministrato dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (REGST dell’energia elettrica), istituita dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 714/2009. Il quadro ITC è supervisionato dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (ACER), istituita dal regolamento (UE) n. 713/2009.
I GST contribuiscono in proporzione al fondo ITC sulla base dei flussi di energia elettrica da e verso il loro sistema di trasmissione nazionale.
Le autorità di regolamentazione garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione partecipino al meccanismo ITC e che nessun addebito aggiuntivo per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica sia incluso nelle tariffe applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione per l’accesso alle reti.
I GST provenienti da paesi terzi che applicano la normativa UE nel settore dell’energia elettrica o che hanno stipulato accordi multilaterali hanno diritto a partecipare al meccanismo ITC.
Ogni partecipante al meccanismo ITC riscuote i «diritti di uso» del sistema di trasmissione sulle importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica tra il sistema di trasmissione nazionale e il sistema di trasmissione del paese terzo, a meno che esso non abbia accettato di applicare le normative UE nel settore dell’elettricità, o quando non vi è alcun accordo multilaterale.
Il «diritto di uso» annuale viene calcolato dalla REGST dell’energia elettrica in base al contributo stimato per megawatt/ora che i gestori del sistema di trasmissione di un paese partecipante dovrebbero versare al fondo ITC sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica previsti per l’anno di riferimento.
I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori vengono calcolati come:
Dai corrispettivi sono esclusi:
I corrispettivi medi annui di trasmissione ammissibili e versati dai produttori vengono calcolati come segue:
La REGST dell’energia elettrica controlla l’adeguatezza delle forbici di addebito ammissibili, tenendo conto del loro impatto sul finanziamento della capacità di trasmissione degli Stati membri.
È in vigore dal .
Si veda anche:
Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del , che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’imposizione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del , pag. 5).
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