Norme dell’Unione europea sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (dal 2022)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2018/848 — norme relative alla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2018/848 si prefigge di rivedere e rafforzare le regole dell’Unione europea (Unione) sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici con riferimento a:

In tal modo mira a:

Abroga e sostituisce la legislazione precedente [regolamento (CE) n. 834/2007] a partire dal .

PUNTI CHIAVE

Principi

La produzione biologica si propone di:

Requisiti

Tra l’altro, l’agricoltura biologica deve:

Produzione

Al fine di evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute di animali e piante, i produttori devono:

Periodo di conversione

Certificazione

Controlli ufficiali ed etichettatura

Importazioni

Un prodotto importato da un paese non membro può venire venduto nell’Unione come prodotto biologico se sono soddisfatte alcune condizioni. Il prodotto deve:

Mangimi biologici

Il regolamento (UE) 2023/2419 stabilisce i requisiti specifici di etichettatura per i mangimi prodotti in conformità con le norme sulla produzione biologica di mangimi di cui al regolamento (UE) 2018/848. I mangimi, in particolare per gatti e cani, possono recare il logo dell’Unione per la produzione biologica, che sarà obbligatorio per i mangimi preimballati etichettati come biologici.

Atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato i seguenti atti giuridici:

Atti delegati

La Commissione europea ha adottato diversi atti delegati che modificano il regolamento (UE) 2018/848 o i suoi allegati.

Inoltre, altri regolamenti delegati completano il regolamento (UE) 2018/848.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal (la sua applicazione è stata posticipata di un anno dal regolamento (UE) 2020/1693 a causa della pandemia COVID-19 e della relativa crisi sanitaria pubblica).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Prodotti ottenuti da o tramite OGM. (a) Prodotti derivati in tutto o in parte da OGM, ma che in sé non contengono né sono OGM (ad esempio patate prodotte da semi OGM). (b) Prodotti che usano un OGM come l’ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma che in sé non contengono né sono OGM, né sono prodotti a partire da un OGM (ad esempio lo zucchero e gli amidi prodotti a partire da un vegetale OGM).
  2. Certificazione di gruppo. Poiché le piccole aziende agricole fanno fronte singolarmente a costi di ispezione e oneri amministrativi piuttosto elevati legati alla certificazione biologica, è stato introdotto e definito un sistema di certificazione di gruppo che consente a tali imprese di ridurre questi costi e gli oneri associati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/848 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento: