QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)1 intende promuovere gli scambi di merci tra la Comunità Europea (ora UE) e la Svizzera, rimuovendo alcuni ostacoli tecnici. Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE il , l’UE e la Svizzera accettano i risultati della valutazione di conformità2 che ciascuno dei due svolge per i prodotti industriali specificati. È un accordo globale basato sull’equivalenza della legislazione svizzera e quella dell’UE. Esso riguarda il riconoscimento delle valutazioni di conformità a prescindere dall’origine dei prodotti, ad eccezione del capitolo 15 sui prodotti medicinali, le ispezioni sulle buone pratiche di fabbricazione e la certificazione delle partite. Questo tipo di accordo ARR viene solitamente denominato «accordo ARR rafforzato». Tuttavia, il caso della Svizzera è del tutto particolare.
La decisione adotta l’accordo sul reciproco riconoscimento: come parte di un pacchetto di sette accordi con la Svizzera.
PUNTI CHIAVE
L’accordo contempla i seguenti settori merceologici:
macchine
dispositivi di protezione individuale
giocattoli
dispositivi medici
apparecchi a gas e caldaie
recipienti a pressione
apparecchiature terminali di radio e di telecomunicazione
apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva
materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
macchine e materiali per cantieri
strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
veicoli a motore
trattori agricoli o forestali
buona pratica di laboratorio (good laboratory practice)
ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manufacturing practice, gmp) e certificazione delle partite dei medicinali
prodotti da costruzione
apparecchi per il sollevamento
biocidi
impianti a fune
esplosivi per uso civile
Principali caratteristiche dell’accordo:
la reciproca accettazione da parte dell’UE e della Svizzera di rapporti, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità3 riconosciuti;
il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni di conformità del fabbricante che attestano la conformità ai requisiti dell’altra parte, così come alla legislazione dell’UE;
le due parti garantiscono che le autorità designatrici4 siano investite del potere e delle competenze necessarie per designare gli organismi di valutazione della conformità o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità;
le parti condividono le informazioni relative alle procedure utilizzate per accertarsi della conformità degli organismi di valutazione con i principi generali di designazione previsti dall’accordo;
in circostanze eccezionali, ciascuna parte ha diritto a contestare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della conformità proposti dall’altra parte;
le parti condividono le informazioni sull’attuazione e l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
per ottenere le informazioni necessarie all’esecuzione delle necessarie verifiche sui prodotti, l’autorità competente può inoltre:
rivolgersi alle autorità competenti dell’altra parte;
mettersi in contatto diretto con il fabbricante; oppure
se del caso, mettersi in contatto diretto con il mandatario del fabbricante stabilito sul territorio dell’altra parte.
Il presente Accordo è entrato solo successivamente alla ratifica di tutti i sette accordi tra l’Unione europea e la Svizzera:
Nella loro risoluzione del , i governi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il , hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra UE.
Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.
Autorità designatrice: autorità nazionale con il potere legale di designare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 369).
Le modifiche successive dell’accordo sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata valore unicamente documentale.
Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del , relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 353 del , pag. 71).
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 73).
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 91).
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 132).
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 369).
Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 430).
Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Allegato 1 — Allegato 1a — Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (OMC-GATT 1994) (GU L 336 del , pag. 86).
Accordo sullo Spazio economico europeo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS — Accordi — Verbale concordato — Dichiarazioni di una o più parti contraenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del , pag. 3).
Risoluzione del Consiglio, del , concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del , pag. 1).
Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera — Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti — Protocollo n. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati — Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l’Irlanda — Protocollo n. 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all’importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni unilaterali (GU L 300 del , pag. 189).