Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Svizzera (ARR)

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Decisione 2002/309/CE Euratom sulla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)1 intende promuovere gli scambi di merci tra la Comunità Europea (ora UE) e la Svizzera, rimuovendo alcuni ostacoli tecnici. Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE il , l’UE e la Svizzera accettano i risultati della valutazione di conformità2 che ciascuno dei due svolge per i prodotti industriali specificati. È un accordo globale basato sull’equivalenza della legislazione svizzera e quella dell’UE. Esso riguarda il riconoscimento delle valutazioni di conformità a prescindere dall’origine dei prodotti, ad eccezione del capitolo 15 sui prodotti medicinali, le ispezioni sulle buone pratiche di fabbricazione e la certificazione delle partite. Questo tipo di accordo ARR viene solitamente denominato «accordo ARR rafforzato». Tuttavia, il caso della Svizzera è del tutto particolare.

La decisione adotta l’accordo sul reciproco riconoscimento: come parte di un pacchetto di sette accordi con la Svizzera.

PUNTI CHIAVE

L’accordo contempla i seguenti settori merceologici:

Principali caratteristiche dell’accordo:

Il presente Accordo è entrato solo successivamente alla ratifica di tutti i sette accordi tra l’Unione europea e la Svizzera:

DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

Nella loro risoluzione del , i governi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il , hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra UE.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
  2. Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
  3. Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.
  4. Autorità designatrice: autorità nazionale con il potere legale di designare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del , pag. 369).

Le modifiche successive dell’accordo sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata valore unicamente documentale.

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del , relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del , pag. 1).

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