Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Svizzera (ARR)

 

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Decisione 2002/309/CE Euratom sulla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)* intende promuovere gli scambi di merci tra la Comunità Europea (ora UE) e la Svizzera, rimuovendo alcuni ostacoli tecnici. Ai sensi dell’accordo bilaterale concordato dai paesi dell’UE il 21 giugno 1999, l’UE e la Svizzera accettano i risultati della valutazione di conformità* che ciascuno dei due svolge per i prodotti industriali specificati. È un accordo globale basato sull’equivalenza della legislazione svizzera e quella dell’UE. Esso riguarda il riconoscimento delle valutazioni di conformità a prescindere dall’origine dei prodotti, ad eccezione del capitolo 15 sui prodotti medicinali, le ispezioni sulle buone pratiche di fabbricazione e la certificazione delle partite. Questo tipo di accordo ARR viene solitamente denominato «accordo ARR rafforzato». Tuttavia, il caso della Svizzera è del tutto particolare.

La decisione adotta l’accordo sul reciproco riconoscimento: come parte di un pacchetto di sette accordi con la Svizzera.

PUNTI CHIAVE

L’accordo contempla i seguenti settori merceologici:

Principali caratteristiche dell’accordo:

Il presente Accordo è entrato solo successivamente alla ratifica di tutti i sette accordi tra l’Unione europea e la Svizzera:

DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

CONTESTO

Nella loro risoluzione del 21 dicembre 1989, i governi dell’UE hanno accettato i principi degli accordi ARR. Il 21 settembre 1992, hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra UE.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.
Valutazione di conformità: la procedura in cui un prodotto, prima di poter essere commercializzato, viene testato, ispezionato e certificato allo scopo di garantirne la conformità con la legislazione rilevante.
Organismi di valutazione della conformità: determinano la conformità di un prodotto con i requisiti normativi e legislativi rilevanti.
Autorità designatrice: autorità nazionale con il potere legale di designare o di revocare, di sospendere o di riconfermare gli organismi di valutazione della conformità.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369).

Le modifiche successive dell’accordo sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata valore unicamente documentale.

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 353 del 31.12.2009, pag. 71).

Si veda la versione consolidata

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73).

Si veda la versione consolidata

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91).

Si veda la versione consolidata

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

Si veda la versione consolidata

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369).

Si veda la versione consolidata

Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 430).

Si veda la versione consolidata

Negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) — Allegato 1 — Allegato 1a — Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (OMC-GATT 1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 86).

Accordo sullo Spazio economico europeo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS — Accordi — Verbale concordato — Dichiarazioni di una o più parti contraenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Si veda la versione consolidata

Risoluzione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità (GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1).

Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera — Protocollo n. 1 concernente il regime applicabile a taluni prodotti — Protocollo n. 2 concernente i prodotti soggetti a regime particolare per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli incorporati — Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa — Protocollo n. 4 relativo a talune disposizioni particolari concernenti l’Irlanda — Protocollo n. 5 concernente il regime applicabile dalla Svizzera all’importazione di certi prodotti assoggettati al regime inteso a costituire delle scorte obbligatorie — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni unilaterali (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189).

Si veda la versione consolidata

Ultimo aggiornamento: 24.07.2018