Accordo sul reciproco riconoscimento UE — Israele (ARR)

SINTESI DI:

Accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell’OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità europea e lo Stato di Israele

Decisione 99/662/CE del Consiglio che approva l’accordo

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

Questo accordo sul reciproco riconoscimento (ARR)1 tra la Comunità europea (ora l’UE) e lo Stato di Israele concerne i principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e i programmi di controllo della conformità.

La decisione approva l’ARR per conto dei paesi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

I prodotti chimici che rientrano nell’accordo sono:

Principali caratteristiche dell’accordo:

DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?

È in vigore dal .

CONTESTO

Nella loro risoluzione del , i paesi dell’UE hanno accettato il principio degli accordi ARR. Il , hanno autorizzato la Commissione europea a negoziare accordi di reciproco riconoscimento per conto dell’UE con taluni paesi extra-UE.

Si consulti inoltre:

PAROLE CHIAVE

  1. Accordo sul reciproco riconoscimento: un accordo internazionale in cui due o più paesi riconoscono i risultati delle valutazioni di conformità dell’altro paese.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell’OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità europea e lo Stato di Israele — Verbali (GU L 263 del , pag. 7).

Decisione 99/662/CE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo sul reciproco riconoscimento dei principi della buona prassi di laboratorio (BPL) dell’OCSE e sui programmi di controllo della conformità tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (GU L 263 del , pag. 6).

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