Sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco ed elementi di sicurezza
SINTESI DI:
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco
Regolamento delegato (UE) 2018/573, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell’ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco
Decisione di esecuzione (UE) 2018/576 relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco
QUALI SONO GLI SCOPI DEI REGOLAMENTI E DELLA DECISIONE?
- Il regolamento (UE) 2018/574 definisce le specifiche tecniche relative all’istituzione e al funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all’articolo 15 della direttiva 2014/40/UE.
- Il regolamento delegato (UE) 2018/573 definisce gli elementi principali da inserire nei contratti tra fabbricante/importatore di prodotti del tabacco e un fornitore di repertori primari, come stabilito nell’articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE.
- La decisione di esecuzione (UE) 2018/576 stabilisce le norme tecniche per gli elementi di sicurezza per le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato dell’UE, come previsto dall’articolo 16 della direttiva 2014/40/UE.
Essi si basano sulla direttiva 2014/40/UE, che definisce le norme dell’Unione europea (Unione) in materia di lavorazione, presentazione e vendita del tabacco e dei suoi prodotti (si veda la sintesi).
PUNTI CHIAVE
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574
- La direttiva 2014/40/UE prevede un identificativo univoco (IU) delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco ai fini della registrazione di tutti i trasferimenti lungo la catena di approvvigionamento.
- Il regolamento di esecuzione stabilisce le specifiche tecniche dell’IU:
- ciascun paese dell’Unione designa un emittente di identificativi responsabile della generazione e del rilascio di IU,
- gli identificativi univoci generati dagli emittenti di identificativi devono essere utilizzati per contrassegnare le confezioni unitarie di prodotti del tabacco;
- gli IU hanno una validità di sei mesi dalla data della loro ricezione da parte dell’operatore economico che li ha ordinati;
- i fabbricanti e gli importatori devono garantire che gli IU applicati sono stati verificati in relazione alla loro corretta applicazione e leggibilità.
- Esso stabilisce i componenti e le caratteristiche generali del sistema di repertori per l’archiviazione dei dati sui movimenti di prodotti del tabacco e sulle relative transazioni.
- Esso stabilisce inoltre le regole per la registrazione e la trasmissione dei movimenti dei prodotti e delle informazioni sulle transazioni.
Regolamento delegato (UE) 2018/573
- Per assicurare l’efficacia e la conformità della tracciabilità per i prodotti del tabacco, i contratti conclusi tra i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco e i fornitori di repertori primari devono comprendere i seguenti servizi essenziali:
- istituzione e gestione di un repertorio primario (per l’archiviazione dei dati) in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574,
- partecipazione all’istituzione del repertorio secondario (per l’archiviazione di una copia dei dati) e del router;
- prestazione, su richiesta, di altri servizi tecnici accessori collegati alla gestione del repertorio primario che contribuiscano al corretto funzionamento del sistema di repertori.
- Il contratto deve contenere le specifiche riguardanti l’operabilità, la disponibilità, e l’esecuzione e l’indipendenza finanziaria e organizzativa dei servizi che soddisfano le prescrizioni minime precisate nel regolamento delegato e nel regolamento di esecuzione.
Decisione di esecuzione (UE) 2018/576
- La direttiva 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili, per verificare l’autenticità dei prodotti del tabacco.
- I paesi dell’Unione sono tenuti a richiedere che gli elementi di sicurezza siano composti da almeno cinque tipologie di elementi di autenticazione, dei quali almeno:
- uno è visibile;
- uno è seminascosto;
- uno è invisibile.
- Almeno uno degli elementi di autenticazione deve essere fornito da un soggetto terzo indipendente che risponda ai requisiti stabiliti nella decisione di esecuzione.
- I paesi dell’Unione sono tenuti a richiedere che gli elementi di sicurezza siano applicati alle confezioni unitarie di prodotti del tabacco utilizzando uno dei seguenti metodi:
- apposizione;
- stampa;
- una combinazione di apposizione e stampa.
- I paesi dell’Unione devono essere in grado di analizzare tutte le combinazioni di elementi di autenticazione autorizzati al fine di garantire l’autenticità del prodotto.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI E LA DECISIONE?
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 è in vigore dal 6 maggio 2018.
- Il regolamento delegato (UE) n. 2018/573 si applica dal 6 maggio 2018.
- La decisione di esecuzione (UE) 2018/576 si applica dal 18 dicembre 2017.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2018/574 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.
Regolamento delegato (UE) 2018/573 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativo agli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati conclusi nell’ambito di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 1).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 57).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2014/40/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 18.08.2020