Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

SINTESI DI:

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

Decisione del Consiglio 98/392/CE concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell’accordo relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

La decisione approva formalmente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la relativa parte XI dell’accordo che consente all’UE di aderire entrambi.

La convenzione definisce un ordine giuridico per i mari e per gli oceani e stabilisce regole sugli utilizzi degli oceani e delle loro risorse.

PUNTI CHIAVE

La convenzione stabilisce:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA CONVENZIONE E LA DECISIONE?

La decisione è applicata dal .

La convenzione è entrata in vigore nel 1994. Tutti gli Stati membri hanno sottoscritto la convenzione. L’UE ha firmato la convenzione nel 2003. Una dichiarazione specifica gli argomenti coperti dalla convenzione e l’accordo, in base al quale le competenze vengono a essa trasferite dagli Stati membri.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Mare territoriale: il mare territoriale di uno stato si estende fino a un limite massimo di 12 miglia marine (22,2 km; 13,8 mi), a partire dalle linee di base.
  2. Zona contigua: una zona di mare che si estende oltre il limite esterno del mare territoriale in cui lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di: prevenire o punire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale.
  3. Zona economica esclusiva: una zona economica esclusiva che si estende dalla linea di base fino a 200 miglia marine (370,4 km; 230,2 mi). Lo Stato costiero ha il controllo su tutte le risorse economiche (ad esempio la pesca, le risorse minerarie e l’esplorazione petrolifera) entro la propria zona economica esclusiva, e dell’inquinamento di tali risorse.
  4. Piattaforma continentale: si estende fino all’orlo esterno del margine continentale, ma per almeno 200 miglia marine (370 km; 230 mi) dalle linee di base del mare territoriale di uno Stato costiero.
  5. Alto mare: mare aperto, specificatamente quello che non rientra in nessuna giurisdizione nazionale.
  6. mare chiuso o semichiuso: un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo sull’attuazione della parte XI della convenzione — Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare (GU L 179 del , pag. 3).

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del , concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del e dell’accordo del relativo all’attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del , pag. 1).

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