Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa e sicurezza (PESCO)
SINTESI DI:
Decisione (PESC) 2017/2315 che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti
Decisione (PESC) 2018/340 che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI?
- La decisione (PESC) 2017/2315 istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) allo scopo di accrescerne l’efficacia nell’affrontare le sfide legate alla sicurezza e agire per un’ulteriore integrazione e rafforzamento della cooperazione in materia di difesa all’interno dell’Unione. Fissa inoltre l’elenco degli Stati membri partecipanti.
- La decisione (PESC) 2018/340 elenca i progetti di collaborazione iniziali convenuti che riguardano settori quali l’addestramento, lo sviluppo delle capacità e la prontezza operativa.
- La PESCO è stata definita inizialmente nel trattato sull’Unione europea (TUE), nell’articolo 42, paragrafo 6, e nell’articolo 46, nonché nel protocollo 10.
PUNTI CHIAVE
Stati membri partecipanti
Nel complesso, 26 dei 27 Stati membri hanno scelto di far parte della PESCO: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
Obiettivi
Gli Stati membri partecipanti collaborano per elaborare progetti per:
- potenziare l’addestramento e le esercitazioni militari;
- rafforzare le proprie capacità, anche nel ciberspazio.
Pur essendo la partecipazione volontaria, le decisioni rimangono di competenza dei singoli Stati membri, tenendo conto del carattere specifico delle proprie politiche di sicurezza e di difesa.
Gli Stati membri partecipanti accettano di cooperare per raggiungere gli obiettivi concordati in materia di sicurezza e difesa, impegnandosi ad assumere impegni comuni più vincolanti nei cinque settori seguenti elencati nell’articolo 2 del protocollo 10 del TUE.
- Investimento nelle attrezzature di difesa:
- aumento periodico dei bilanci per la difesa;
- aumento delle spese per gli investimenti nella difesa fino al 20 % della spesa complessiva per la difesa;
- aumento dei progetti congiunti e collaborativi relativi alle capacità strategiche di difesa;
- aumento della spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa fino al 2 % della spesa complessiva per la difesa.
- Armonizzazione, messa in comune delle risorse e riduzione delle duplicazioni:
- svolgimento un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità in linea con l’ambizione dell’Unione;
- sostegno alla revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD);
- intenso coinvolgimento del Fondo europeo per la difesa, istituito nell’ambito del regolamento (UE) 2021/697 (si veda la sintesi), in appalti multinazionali;
- elaborazione di requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità;
- valutazione dell’uso congiunto delle capacità esistenti;
- aumento della cooperazione in materia di ciberdifesa.
- Miglioramento della disponibilità e della schierabilità:
- messa a disposizione di formazioni utilizzabili (schierabili) strategicamente;
- sviluppo di una banca dati delle capacità pronte per uno schieramento rapido;
- puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali;
- fornitura di un sostegno in termini di personale, equipaggiamenti e addestramento per le operazioni e le missioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
- contributo sostanziale ai gruppi tattici dell’Unione;
- semplificazione e normalizzazione dei trasporti militari transfrontalieri per consentire lo schieramento rapido;
- pattuizione di criteri comuni di valutazione e convalida per i gruppi tattici dell’Unione in linea con le norme della NATO (Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord);
- pattuizione di norme tecniche e operative comuni delle forze per garantire l’interoperabilità con la NATO;
- svolgimento di un ruolo attivo nelle principali strutture militari di azione esterna dell’Unione presenti e future, quali Eurocorps, il Centro coordinamento movimenti per l’Europa (MCCE) e gli scambi di servizi nel campo del trasporto aereo e del rifornimento in volo, nonché di servizi di altro tipo (Atares);
- consenso a un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.
- Superamento delle carenze di capacità:
- contributo al superamento delle carenze di capacità individuate nell’ambito del piano di sviluppo delle capacità e della revisione coordinata annuale sulla difesa, al fine di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea;
- conferimento della priorità a un approccio collaborativo al fine di superare le carenze a livello nazionale;
- partecipazione ad almeno un progetto comportante le capacità strategiche nell’ambito della PESCO.
- Utilizzo dell’Agenzia europea per la difesa e dell’industria della difesa:
- utilizzo dell’Agenzia europea per la difesa come forum per lo sviluppo congiunto di capacità e considerazione dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) per la gestione dei programmi;
- garanzia del fatto che i progetti rendano l’industria europea della difesa più competitiva attraverso un’adeguata politica industriale;
- garanzia del fatto che i programmi di cooperazione abbiano effetti positivi sulla base industriale e tecnologica di difesa europea.
Gli Stati membri sono tenuti a presentare piani nazionali di attuazione in cui definiscono le proprie capacità e la propria volontà di assolvere gli impegni.
A marzo 2018, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una raccomandazione relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO che fornisce agli Stati membri orientamenti e indirizzi strategici. Ha altresì definito un cronoprogramma per la pattuizione di eventuali progetti futuri, nonché i principi fondamentali per i progetti che saranno adottati dal Consiglio entro la fine di giugno 2018.
Modifiche della decisione (PESC) 2018/340
La decisione (PESC) 2018/340 è stata modificata cinque volte.
- La decisione (PESC) 2018/1797 ha aggiornato l’elenco dei progetti, arrivando a un totale di 34.
- La decisione (PESC) 2019/1909 ha aggiornato l’elenco dei progetti, arrivando a un totale di 47.
- La decisione (PESC) 2020/1746 ha aggiornato l’elenco dei progetti, arrivando a un totale di 46, rispecchiando così la decisione dei membri del progetto Centro di competenze delle missioni di formazione dell’Unione europea di chiudere il progetto.
- La decisione (PESC) 2021/2008 ha aggiornato l’elenco dei progetti, arrivando a un totale di 60.
- La decisione (PESC) 2023/995 ha aggiornato l’elenco dei progetti, arrivando a un totale di 72.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI?
- La decisione (PESC) 2017/2315 che ha istituito la PESCO è in vigore dall’11 dicembre 2017.
- La decisione (PESC) 2018/340 è in vigore dal 6 marzo 2018.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57).
Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2017/2315 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).
Si veda la versione consolidata.
DOCUMENTI CORRELATI
Raccomandazione del Consiglio, del 6 marzo 2018, relativa a una tabella di marcia per l’attuazione della PESCO (GU L 88 dell’8.3.2018, pag. 1).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune — Articolo 42 (ex articolo 17 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 38).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 2 — Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune — Articolo 46 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 40).
Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea — Protocollo (n. 10) sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall’articolo 42 del trattato sull’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 275).
Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (rifusione) (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.09.2023