Dazi all’importazione nei settori delle uova e del pollame

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le norme per l’attuazione del regime relativo all’applicazione di dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce norme dettagliate per l’attuazione del regime relativo all’applicazione di dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

PUNTI CHIAVE

Prezzi all’importazione, prezzi rappresentativi e prezzi limite

I prezzi all’importazione da considerare quando si impone un dazio addizionale all’importazione si basano sul prezzo di costo, assicurazione e nolo (CIF). Si tratta del prezzo di un bene consegnato alla frontiera del paese importatore, al netto di ogni dazio o altra imposta sulle importazioni e di margini commerciali e di trasporto nel paese, verificato rispetto al prezzo rappresentativo* (di cui all’allegato I) che la Commissione europea determina sulla base dei dati forniti dagli Stati membridell’Unione europea (Unione). I prezzi limite, a cui il dazio addizionale all’importazione diventa esigibile, sono elencati nell’allegato II.

Quando il prezzo CIF all’importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo, l’importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro almeno le prove seguenti:

L’importatore deve anche depositare una cauzione pari alla differenza tra l’importo del dazio addizionale all’importazione calcolato sulla base del prezzo rappresentativo e l’importo del dazio addizionale all’importazione calcolato sulla base del prezzo CIF all’importazione.

L’importatore dispone di due mesi a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di nove mesi (estensibile di ulteriori 3 mesi in casi giustificati) dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui sopra.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

In caso contrario la cauzione, compresa di interessi, viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Dazio esigibile

Se la differenza tra il prezzo limite e il prezzo CIF all’importazione è:

Ambito di applicazione

I dazi addizionali all’importazione si applicano ai prodotti elencati nell’allegato I del regolamento e originati nei paesi ivi indicati.

Se necessario, la Commissione potrà, su richiesta di uno Stato membro o su sua iniziativa, aggiungere o eliminare i paesi di origine o i beni a cui si applicano i dazi addizionali all’importazione nell’allegato I e modificare i prezzi rappresentativi se questi variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.

Il regolamento abroga il regolamento n. 163/67/CEE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1° luglio 1995.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Prezzo rappresentativo. Un prezzo stabilito regolarmente tenendo conto in particolare:

- dei prezzi praticati sul mercato dei paesi terzi;

- dei prezzi franco frontiera della Comunità;

- dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1484/95 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.04.2023