Cooperazione tra le autorità nazionali sulla normativa che tutela i consumatori

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/2394 sulla cooperazione tra le autorità nazionali per l’esecuzione della normativa che tutela i consumatori

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Intende proteggere i consumatori da infrazioni transfrontaliere delle norme in materia di tutela dei consumatori modernizzando la cooperazione delle autorità nazionali competenti dei paesi nell’UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e nell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) tra di loro e con la Commissione europea.

Le nuove norme contribuiscono a incrementare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel commercio elettronico all’interno dell’UE.

Abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 2006/2004 a partire dal 17 gennaio 2020.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le 26 normative dell’UE che tutelano gli interessi dei consumatori elencate nel suo allegato (nel futuro potranno esserne aggiunte di nuove al fine di estendere l’ambito di applicazione del regolamento a nuovi settori legislativi) e si applica nel caso di infrazioni a tali normative.

Queste infrazioni possono essere:

L’infrazione può essere un atto o un’omissione e può essere cessata prima che l’esecuzione cominci o sia completata.

Autorità competenti

Ciascun paese dell’UE deve designare e fornire le risorse per:

I paesi dell’UE possono inoltre coinvolgere degli organismi designati, se del caso, per raccogliere informazioni riguardanti un’infrazione o per adottare misure di esecuzione, a certe condizioni del regolamento.

Il regolamento elenca i poteri di indagine e di esecuzione minimi delle autorità competenti, compreso il potere di ottenere impegni da parte di un operatore a porre fine all’infrazione o a fornire dei rimedi ai consumatori interessati.

Inoltre, le autorità potranno anche:

Assistenza reciproca

Per quanto concerne le infrazioni intra-UE, il regolamento stabilisce la procedura per la richiesta di informazioni e le misure di esecuzione da un paese dell’UE all’altro.

Le autorità devono rispondere alle richieste di informazioni entro 30 giorni, salvo diversamente convenuto, e devono applicare le misure di esecuzione appropriate senza indugio e normalmente entro sei mesi. Il regolamento riguarda inoltre le condizioni in base alle quali simili richieste possono essere rifiutate.

Azione coordinata

Qualora vi sia un ragionevole sospetto di infrazione diffusa, le autorità interessate devono informare senza indugio la Commissione, altre autorità competenti e gli uffici di collegamento e avviare un’azione coordinata secondo gli accordi, con un coordinatore designato.

La Commissione deve segnalare qualsiasi presunta infrazione di cui sia venuta a conoscenza alle autorità nazionali. Qualora vi sia un sospetto di infrazione a livello dell’UE su larga scala, le autorità nazionali devono condurre le adeguate indagini e avviare un’azione coordinata nel caso in cui da tali indagini emerga che possa verificarsi un’infrazione. Le azioni coordinate intese ad affrontare infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale devono essere sempre coordinate dalla Commissione.

I paesi dell’UE possono rifiutare di partecipare a un’azione coordinata, per esempio nel caso in cui ci siano già dei procedimenti giudiziari o un’indagine abbia rilevato che gli effetti effettivi o potenziali della presunta infrazione sono trascurabili in quel paese.

Attività a livello dell’UE

Il regolamento introduce inoltre un nuovo sistema di segnalazione dei mercati a livello dell’UE, affinché sia possibile rilevare minacce emergenti più rapidamente. Questo nuovo sistema di segnalazione combina il sistema già esistente ai sensi del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori [Regolamento (CE) n. 2006/2004] con uno scambio più ampio di informazioni pertinenti e necessarie.

Inoltre, anche determinati organismi esterni (come associazioni dei consumatori e degli operatori, centri europei dei consumatori e organismi designati cui i paesi dell’UE o la Commissione hanno conferito questi poteri) potranno formulare delle segnalazioni («segnalazioni esterne»). In tal modo viene ampliato il ruolo delle parti interessate nell’esecuzione delle norme a tutela dei consumatori.

Le autorità possono inoltre decidere di condurre indagini a tappeto* per rilevare infrazioni, ma esse devono essere normalmente coordinate dalla Commissione.

Protezione dei dati

Le autorità possono richiedere direttamente a terzi i dati pertinenti, in conformità alla direttiva 2000/31/CE (sul commercio elettronico) e nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati [Regolamento (CE) n. 45/2001 sul Garante europeo della protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 — regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e direttiva (UE) 2016/680 — Tutela dei dati personali usati dalla polizia e dalle autorità di giustizia penale].

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 17 gennaio 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Indagini a tappeto: indagini coordinate su un mercato di consumo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1-26)

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1-88)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89-131)

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 2016/680 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1-11)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1-22)

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (««Direttiva sul commercio elettronico»») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1-16)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.05.2018