Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2017/1852 — meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a migliorare il sistema di risoluzione delle controversie sugli accordi fiscali tra gli Stati membri, dando così ai cittadini e alle imprese maggiore certezza e decisioni più tempestive.

Riguarda in particolare le controversie in materia di doppia o multipla imposizione — in cui due o più paesi rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o capitale imponibile.

Si basa sulla convenzione del 1990 sull’eliminazione della doppia imposizione, che si limita alle controversie sui prezzi di trasferimento e all’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni (nota anche come Convenzione sull’arbitrato dell’Unione).

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti a imposte sul reddito e sul capitale contemplate dagli accordi o convenzioni fiscali bilaterali e dalla convenzione sull’arbitrato dell’Unione.

Procedura per la risoluzione

Procedura amichevole

Come primo passo, il ricorrente presenta un reclamo alle autorità fiscali degli Stati membri interessati. Le autorità si adoperano per risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro due anni a partire dall’accettazione del reclamo da parte delle autorità fiscali.

Procedura arbitrale di risoluzione delle controversie

Viene istituita una commissione consultiva per la risoluzione delle controversie se:

Su richiesta presentata dal soggetto interessato può essere istituita una commissione consultiva se uno degli Stati membri interessati rigetta il reclamo. La commissione consultiva adotta una decisione sulla ricevibilità e sull’accettazione del reclamo entro sei mesi dal rigetto del reclamo, che è vincolante per gli Stati membri interessati.

Se le autorità competenti degli Stati membri interessati alla controversia non riescono a raggiungere un accordo sull’eliminazione della doppia imposizione entro due anni dall’accettazione del reclamo deve essere istituita una commissione consultiva. La commissione consultiva esprime un parere su come risolvere la controversia entro sei mesi dalla data della sua istituzione da parte degli Stati membri interessati.

Gli Stati membri interessati possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie che può essere diversa dalla commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma. Gli Stati membri interessati possono adottare una decisione che si discosta dal parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, essi sono vincolati da tale parere.

Relazione

La Commissione europea valuta l’attuazione della presente direttiva e presenta una relazione al Consiglio entro il 30 giugno 2024.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in applicazione dal venerdì 3 novembre 2017. Deve entrare in vigore negli Stati membri il 30 giugno 2019.

CONTESTO

La doppia imposizione transfrontaliera si ha quando un’impresa viene tassata da due Stati membri diversi sullo stesso reddito o capitale imponibile. Essa può creare seri ostacoli per le imprese che operano a livello transfrontaliero,può provocare distorsioni economiche e avere un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea (GU L 265, del 14.10.2017, pagg. 1-14)

DOCUMENTI CORRELATI

Convenzione 90/436/CEE relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali (GU L 225, del 20.8.1990, pagg. 10-24)

Le successive modifiche alla convenzione sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 06.02.2018