Diritti di proprietà intellettuale — Tutela da parte delle autorità doganali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento prevede norme procedurali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali su merci soggette a vigilanza o controllo doganale. Sostituisce il regolamento (CE) n. 1383/2003.

PUNTI CHIAVE

Il presente regolamento riguarda in particolare le merci che si trovano nelle situazioni seguenti:

Esso definisce le procedure la presentazione delle domande volte a determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Ai fini del presente regolamento, il diritto di proprietà intellettuale si intende per:

Il regolamento:

Per ridurre gli oneri amministrativi, il regolamento

Inoltre, il regolamento:

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal , con alcune eccezioni.

CONTESTO

Una Comunicazione della Commissione interessa il pacchetto marchi adottato nel 2015:

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Zona franca o deposito franco: area o deposito speciale all’interno del territorio doganale dell’UE esente da dazi doganali. Per maggiori informazioni, si veda il relativo elenco.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del, pagg. 15-34).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 608/2013 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

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