Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Gli Stati membri dell’Unione devono garantire che i siti web e le applicazioni mobili degli enti pubblici siano «più accessibili», in particolare per le persone con disabilità, rendendoli «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi». La norma di accessibilità è stabilita nella norma europea armonizzata EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). Le parti di tale norma rilevanti per la presente direttiva sono elencate nell’allegato A della norma stessa.

Gli enti pubblici devono fornire periodicamente una dichiarazione di accessibilità dettagliata, esaustiva e chiara sulla conformità alla presente direttiva dei rispettivi siti web e applicazioni mobili, contenente:

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1523, atto di esecuzione adottato dalla Commissione europea, istituisce un modello di dichiarazione di accessibilità.

Gli Stati membri devono altresì:

Gli Stati membri possono mantenere o applicare disposizioni legislative che vanno al di là dei requisiti minimi della presente direttiva.

Esclusioni

La presente direttiva non si applica alle emittenti del servizio pubblico o alle organizzazioni non governative che non forniscono servizi essenziali per il pubblico o specificatamente per le persone con disabilità. Inoltre, essa non si applica ai seguenti elementi di contenuto:

Gli Stati membri possono escludere i siti web e le applicazioni mobili di scuole, asili nido e scuole d’infanzia, a eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative online essenziali.

Monitoraggio

Gli Stati membri devono verificare la conformità utilizzando la metodologia adottata dalla Commissione l’. La metodologia, stabilita dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1524, comprende:

Relazioni

Entro il , e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri pubblicheranno e presenteranno alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio e informazioni sul ricorso alla procedura di esecuzione. La prima relazione riguarderà inoltre:

Il contenuto di tutte le relazioni è reso pubblico in un formato accessibile. L’applicazione della direttiva sarà sottoposta al riesame della Commissione entro il .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il . Gli Stati membri dovevano adottare tali misure come segue:

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del , pag. 1).

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