La direttiva (UE) 2017/1132 riunisce in un’unica direttiva gran parte delle norme relative al diritto societario dell’Unione europea (Unione). Essa riguarda questioni quali requisiti di costituzione, capitale e pubblicità, nonché operazioni, come fusioni e scissioni, tra società.
Inizialmente, la direttiva codificava sei precedenti direttive in materia di diritto societario dell’Unione (le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE) senza apportare modifiche ai rispettivi contenuti.
Da allora, la presente direttiva è stata modificata dalla direttiva 2019/1151 relativa all’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e dalla direttiva 2019/2121 relativa alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere. È stata altresì modificata dalla direttiva (UE) 2019/1023, in particolare per permettere agli Stati membri di concedere deroghe a determinati articoli della direttiva (UE) 2017/1132, qualora ciò fosse necessario per stabilire quadri di ristrutturazione preventiva.
La direttiva (UE) 2017/1132 riunisce le norme sulle seguenti questioni:
La codificazione è il processo di unire un atto normativo, o due o più atti normativi, e tutti i relativi emendamenti in un nuovo atto singolo senza introdurre alcuna modifica di merito. Nell’ambito del diritto delle società le norme pertinenti sono contenute in numerosi atti diversi, con le prime direttive risalenti agli anni ’60 e ’70 e molti emendamenti successivi. Non è stato facile per gli utenti avere una panoramica chiara della legislazione europea in questo settore politico. La direttiva (UE) 2017/1132 riunisce le norme stabilite dalle direttive abrogate senza variarne il contenuto né aggiungere nuove norme.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione) (GU L 169 del , pag. 46).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2017/1132 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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