Futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale
SINTESI DI:
Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
È volto a promuovere la cooperazione multilaterale sulla conservazione, il controllo e la buona gestione della zona di pesca dell’Atlantico nordorientale.
Esso applica la Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale che stabilisce le norme per la cooperazione sulla conservazione e la gestione della zona di pesca.
In particolare, il regolamento attua il regime NEAFC per il controllo e la coercizione, che prevede
PUNTI CHIAVE
Il regime crea un sistema di controllo da parte dello stato di approdo che chiude efficacemente i porti europei agli sbarchi e ai trasbordi* di pesce congelato di cui non è stata verificata la legalità.
I paesi dell’UE devono:
I comandanti delle navi devono:
I comandanti delle navi che trasformano e/o congelano il pesce catturato devono registrare le specie e il tipo di prodotto e riporre i prodotti a base di pesce nella stiva in modo da consentire l’identificazione di ciascuna specie tramite uno schema di stivaggio conservato a bordo. Quando viene congelato, il pesce deve essere identificato per mezzo di un’etichetta o di un timbro chiaramente leggibili.
Se più di dieci pescherecci sono coinvolti in attività di pesca* condotte nella zona di regolamentazione, deve essere presente una nave di ispezione.
Ogni Stato membro effettua ispezioni su almeno il 5 % degli sbarchi o dei trasbordi di pesce fresco e almeno il 7,5 % di pesce congelato realizzati ogni anno nei suoi porti.
Se un ispettore rileva che un peschereccio abbia svolto un’attività contraria alle misure di conservazione e gestione adottate dalla NEAFC, deve registrare e trasmettere l’infrazione.
Sono considerate gravi le seguenti infrazioni:
Gli ispettori degli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione i pescherecci non autorizzati da essi registrati.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È entrato in vigore il 1 gennaio 2011.
CONTESTO
L’Atlantico nordorientale è una delle zone di pesca più abbondanti del mondo. La convenzione sulla cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale è entrata in vigore nel novembre del 1982. Le parti contraenti della convenzione sono le isole Faroe, la Groenlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Federazione russa e l’area interessa tratti che vanno dall’estremità meridionale della Groenlandia a est del Mare di Barents e a sud del Portogallo.
Nel 2006 la Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC) ha adottato la raccomandazione che stabilisce il regime di controllo e di coercizione applicabile alle navi battenti bandiera delle parti contraenti e operanti nella zona di regolamentazione.
Il regime comprende altresì disposizioni per le navi battenti bandiera di una parte non contraente, al fine di garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla NEAFC.
La NEAFC ha raccomandato di rimuovere un certo numero di navi dall’elenco delle navi per le quali è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Regole simili sono in vigore nelle acque dell’UE in base alla politica comune della pesca.
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pagg. 17-33).
Successive modifiche al regolamento (UE) n. 1236/2010 sono state inserite nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pagg. 22-35).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/127 (GU L 27 del31.1.2018, pagg. 1-168).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla dimensione esterna della politica comune della pesca, (COM(2011) 424 final del 13.7.2011).
Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343, del 22.12.2009, pagg. 1-50)
Si veda la versione consolidata
Decisione del Consiglio 81/608/CEE del 13 luglio 1981 relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
Ultimo aggiornamento: 13.03.2018