Sistema comune per la produzione di dati statistici sull’energia

 

SINTESI DI

Regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell’energia dell’UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Terminologia

I termini tecnici utilizzati sono definiti e chiariti nell’allegato A del regolamento.

Fonti di dati

Gli Stati membri elaborano statistiche sui prodotti energetici e sui loro aggregati a partire dalle seguenti fonti:

Trasmissione e diffusione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea (Eurostat) le statistiche nazionali come specificato negli allegati al regolamento:

Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati. Nel tempo, tali disposizioni potranno essere modificate dalla Commissione.

Eurostat diffonde statistiche annuali dell’energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.

Valutazione della qualità e relazioni

Gli Stati membri sono responsabili di assicurare la qualità dei dati che trasmettono a Eurostat. In particolare, devono garantire la coerenza tra i dati sull’energia dichiarati conformemente al regolamento e i dati dichiarati in riferimento al Regolamento dell’UE sul meccanismo di monitoraggio

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati da diverse prospettive compresa la loro pertinenza, puntualità, accessibilità, chiarezza e comparabilità.

Ogni cinque anni gli Stati membri forniscono a Eurostat una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate.

Statistiche nucleari annuali

A partire dal 2009 gli Stati membri redigono statistiche sul settore dell’energia nucleare. L’insieme dei dati statistici raccolti riguarda l’uso civile dell’energia nucleare.

Statistiche sull’energia rinnovabile e sul consumo energetico finale

Al fine di garantire la qualità e la completezza delle statistiche dell’energia rinnovabile e del consumo energetico finale, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, esamina e verifica le metodologie utilizzare nella loro preparazione. In particolare, gli Stati devono trasmettere dati più disaggregati* sui consumi di energia finali nelle famiglie a partire dall’anno di riferimento 2015 e dati più dettagliati sulle energie rinnovabili a partire dall’anno di riferimento 2017.

Esecuzione della legislazione

Alla Commissione dispone dei poteri per l’adozione di legislazione integrativa volta all’esecuzione del regolamento.

Il Comitato

La Commissione (Eurostat) si avvale dell’assistenza e della consulenza del comitato del sistema statistico europeo, un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presideduto dalla Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato a partire dal 4 dicembre 2008.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Prodotti energetici: i combustibili, l’energia termica, l’energia rinnovabile, l’energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia.
Aggregati: dati aggregati a livello nazionale sul trattamento o sull’uso dei prodotti energetici, segnatamente:

Energia primaria: fonti di energia che possono essere utilizzate direttamente allo stato naturale, ad esempio carbone, petrolio, gas naturale, biomasse, energia solare, eolica, nucleare.
Energia trasformata: energia derivata da una fonte primaria ma che può essere utilizzata solo nel suo stato trasformato, ad esempio l’elettricità prodotta da impianti a carbone o a combustibile fossile.
Dati disaggregati: dati disponibili come componenti separati (riscaldamento dell’acqua di casa, illuminazione domestica, etc.)

ATTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pagg. 1-62).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1099/2008 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione, del 9 novembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali e mensili (GU L 292, del 10.11.2017, pagg. 3-54)

Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2015/1504 del 7 settembre 2015 sulla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia (GU L 235, del 9.9.2015, pagg. 24-25)

Regolamento (UE) n. 431/2014 della Commissione del 24 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda la compilazione di statistiche annuali sui consumi energetici delle famiglie (GU L 131, del 1.5.2014, pagg. 1-50)

Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche mensili e annuali dell’energia (GU L 50, del 22.2.2013, pagg. 1-58)

Ultimo aggiornamento: 20.02.2022