Statistiche sulla formazione professionale

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1552/2005 — Statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce le norme e i metodi per la raccolta delle statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese1.

PUNTI CHIAVE

Dati da raccogliere nelle imprese

Gli Stati membri dell’Unione devono raccogliere i dati nei seguenti ambiti:

Per quanto concerne la formazione professionale iniziale sul posto di lavoro, gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati relativamente a:

Campo di applicazione

Le statistiche coprono la formazione nelle imprese coinvolte nelle attività economiche definite nelle sezioni da B a O e da S a T della classificazione NACE dell’Unione2.

Unità statistiche

Come regola generale, i dati vengono raccolti solo in relazione alle imprese che occupano almeno 10 lavoratori.

Fonti di dati

Gli Stati membri possono raccogliere i dati facendo ricorso a un’indagine nelle imprese oppure a una combinazione di indagini nelle imprese e altre fonti, al fine di ridurre gli oneri per gli intervistati e a semplificare gli aspetti amministrativi.

Gli Stati membri stabiliscono le procedure secondo le quali le imprese rispondono all’indagine entro le scadenze stabilite. Altre fonti di dati possono essere usate purché appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.

Caratteristiche e strategie dell’indagine

Gli Stati membri devono assicurare che i dati che trasmettono rispecchino accuratamente la struttura della popolazione delle unità statistiche. L’indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario almeno nelle seguenti categorie:

La Commissione europea (Eurostat) stabilisce i requisiti del campionamento, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti. La Commissione stabilisce inoltre i dati specifici che devono essere raccolti in relazione a imprese che formano3 e imprese che non formano4 diversi tipi di formazione professionale.

Controllo di qualità

Gli Stati membri sono responsabili di assicurare la qualità dei dati che trasmettono a Eurostat. Allo scadere di ciascun periodo di riferimento, pari a un anno di calendario, ed entro 21 mesi, gli Stati membri presentano a Eurostat una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati richiesti. La relazione dovrebbe inoltre menzionare eventuali violazioni dei requisiti metodologici. Sulla base di queste relazioni, Eurostat valuta la qualità dei dati trasmessi, al fine di garantirne la comparabilità.

Periodicità

Gli Stati membri devono raccogliere i dati con cadenza quinquennale.

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i dati individuali sulle imprese conformemente alle disposizioni dell’Unione in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 (cfr. la sintesi). Essi assicurano che i dati trasmessi non consentano l’identificazione diretta delle unità statistiche. La trasmissione avviene in forma elettronica, conformemente alle specifiche stabilite dal Comitato del sistema statistico europeo, un comitato di supporto che assiste e fornisce orientamento a Eurostat, che include rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

Gli Stati membri devono trasmettere entro 18 mesi dallo scadere di ciascun anno di riferimento i dati completi e corretti.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Si applica dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Impresa: l’unità statistica utilizzata da Eurostat per l’osservazione e l’analisi del sistema produttivo dell’UE.
  2. Classificazione NACE: sigla della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea, dal francese Nomenclature statistique des activités économiques.
  3. Imprese che formano: imprese coinvolte nel campionamento che erogano servizi di formazione.
  4. Imprese che non formano: imprese coinvolte nel campionamento la cui attività non prevede l’erogazione di servizi di formazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1552/2005 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

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