Aromatizzanti di affumicatura — valutazione della sicurezza

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 2065/2003 relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Lo scopo è di stabilire norme a livello UE per l’autorizzazione e l’uso di aromatizzanti di affumicatura negli alimenti.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento introduce una procedura di valutazione e autorizzazione di sicurezza per i condensati di fumo primari1 e frazioni di catrame primarie2 che possono essere utilizzati negli e sugli alimenti e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati3.

I prodotti primari4 che, una volta valutati, non inducono preoccupazioni per la salute e quindi sono inclusi in un elenco di prodotti autorizzati sotto specifiche condizioni d’uso.

Le autorizzazioni sono concesse per un periodo di dieci anni e quindi soggette a rinnovo. Ciò garantisce che i prodotti vengano regolarmente rivalutati alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche e che prodotti autorizzati e non più utilizzati siano rimossi dall’elenco emesso dall’UE.

Le parti che richiedono l’autorizzazione per un prodotto primario devono fornire le seguenti informazioni dettagliate su:

La valutazione della sicurezza delle applicazioni è effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) secondo un calendario specifico e sulla base di procedure trasparenti.

La domanda è presentata all’EFSA, alla Commissione e ai Paesi dell’UE. Dietro domanda del richiedente, alcuni dati sensibili potrebbero rimanere riservati.

Le valutazioni dell’EFSA sugli aromatizzanti di affumicatura sono disponibili sulle seguenti fonti informative: Elenchi UE sugli aromi — Parere scientifico — Tre aromatizzanti di affumicatura (prodotti primari)

Il Regolamento della Commissione (CE) n. 627/2006 stabilisce i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati per il campionamento, l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura, ai sensi dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 2065/2003.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal a parte l’articolo 4, paragrafo 2, che vieta l’immissione sul mercato di aromatizzanti di affumicatura o alimenti in cui sono presenti aromatizzanti di affumicatura se l’aroma non è stato autorizzato; tale disposizione trova invece applicazione dal .

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, consultare:

PAROLE CHIAVE

  1. Condensati di fumo primari: la parte purificata a base acquosa di fumo condensato che rientra nella definizione di aromatizzanti di affumicatura.
  2. Frazioni di catrame primarie: la frazione purificata della fase di catrame ad alta densità insolubile in acqua di fumo condensato che rientra nella definizione di aromatizzanti di affumicatura.
  3. Aromatizzanti di affumicatura derivati: aromi prodotti a seguito dell’ulteriore trasformazione di prodotti primari utilizzati in o su alimenti al fine di conferire loro l’aroma di affumicatura.
  4. Prodotti primari: condensati primari di fumo e frazioni di catrame primarie.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2065/2003 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentario.

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