Lo scopo è di stabilire norme a livello UE per l’autorizzazione e l’uso di aromatizzanti di affumicatura negli alimenti.
Il regolamento introduce una procedura di valutazione e autorizzazione di sicurezza per i condensati di fumo primari1 e frazioni di catrame primarie2 che possono essere utilizzati negli e sugli alimenti e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati3.
I prodotti primari4 che, una volta valutati, non inducono preoccupazioni per la salute e quindi sono inclusi in un elenco di prodotti autorizzati sotto specifiche condizioni d’uso.
Le autorizzazioni sono concesse per un periodo di dieci anni e quindi soggette a rinnovo. Ciò garantisce che i prodotti vengano regolarmente rivalutati alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche e che prodotti autorizzati e non più utilizzati siano rimossi dall’elenco emesso dall’UE.
Le parti che richiedono l’autorizzazione per un prodotto primario devono fornire le seguenti informazioni dettagliate su:
La valutazione della sicurezza delle applicazioni è effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) secondo un calendario specifico e sulla base di procedure trasparenti.
La domanda è presentata all’EFSA, alla Commissione e ai Paesi dell’UE. Dietro domanda del richiedente, alcuni dati sensibili potrebbero rimanere riservati.
Le valutazioni dell’EFSA sugli aromatizzanti di affumicatura sono disponibili sulle seguenti fonti informative: Elenchi UE sugli aromi — Parere scientifico — Tre aromatizzanti di affumicatura (prodotti primari)
Il Regolamento della Commissione (CE) n. 627/2006 stabilisce i criteri di qualità per i metodi analitici convalidati per il campionamento, l’identificazione e la caratterizzazione dei prodotti primari di affumicatura, ai sensi dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 2065/2003.
Si applica dal a parte l’articolo 4, paragrafo 2, che vieta l’immissione sul mercato di aromatizzanti di affumicatura o alimenti in cui sono presenti aromatizzanti di affumicatura se l’aroma non è stato autorizzato; tale disposizione trova invece applicazione dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 2065/2003 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentario.
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