Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di taluni animali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1012 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il «regolamento sulla riproduzione degli animali» definisce un insieme unico di norme applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale. Esso ha lo scopo di:

Atti di esecuzione e delegati

In base al presente regolamento, alla Commissione europea è conferito il potere di adottare ulteriori atti giuridici che:

Atti delegati

La Commissione ha adottato un atto delegato sul formato dei moduli dei certificati zootecnici2 per gli animali riproduttori di razza equina pura (Regolamento delegato (UE) 2017/1940).

Atti di esecuzione.

La Commissione ha inoltre adottato una serie di atti di esecuzione per rendere applicabili taluni aspetti del regolamento (UE) 2016/1012. Essi trattano argomenti quali:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento viene applicato dal , ad eccezione dell’articolo 65 (modifiche della legislazione esistente) che viene applicato dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Materiale germinale: lo sperma, gli ovociti (ovuli immaturi prodotti dall’ovaio dell’animale) e gli embrioni raccolti da animali riproduttori o prodotti da tali animali ai fini della riproduzione assistita.
  2. Zootecnico: legato alla tecnologia dell’allevamento degli animali.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del , pag. 66).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2016/1012 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

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