Accordo economico e commerciale tra il Canada e l’Unione europea
SINTESI DI:
Decisione (UE) 2017/37 relativa alla firma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, l’Unione europea (Unione) e i suoi Stati membri
Decisione (UE) 2017/38 — applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, l’Unione europea e i suoi Stati membri
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l’Unione europea
QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELL’ACCORDO?
- Le decisioni riguardano la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra il Canada, l’Unione europea (Unione) e i suoi Stati membri (CETA).
- L’accordo è concepito per favorire la crescita e per creare opportunità lavorative attraverso un accesso al mercato più semplice per le merci, per i servizi e per gli investimenti. Stabilisce norme specifiche sugli scambi commerciali in relazione ai soggetti impegnati in attività economiche. Ha il potenziale di contenere i prezzi, di fare in modo che i consumatori possano beneficiare di una scelta più ampia di prodotti di qualità e, al contempo, di mantenere gli standard di sicurezza alimentare e dei prodotti, di rispettare le norme poste a tutela del consumatore, della salute, dell’ambiente e inoltre di rispettare le norme sociali e del lavoro ecc.
PUNTI CHIAVE
L’accordo esordisce con un preambolo che definisce le ragioni e gli obiettivi dello stesso nonché gli impegni delle parti per il loro raggiungimento. Il suddetto preambolo è seguito da 30 capitoli, da 3 protocolli e da oltre 1 000 pagine di allegati.
Capitolo 1: Definizioni e ambito di applicazione
Questo capitolo chiarisce i termini utilizzati nell’accordo al fine di consentire ai partner europei e canadesi di comprendere e interpretare in maniera uguale il linguaggio utilizzato nello stesso.
Capitolo 2: Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci
- Il CETA sopprimerà la maggior parte dei dazi, delle tasse e delle altre tariffe all’importazione di merci tra l’Unione europea e il Canada sia al momento della sua entrata in vigore, sia in seguito in maniera più graduale. Le parti si impegnano a trattare le merci che importano reciprocamente alla stessa stregua delle merci prodotte nel rispettivo mercato interno.
- Inoltre, vengono poste in rilievo alcune restrizioni e i controlli che il CETA appronterà o metterà in atto quali, ad esempio, quelli inerenti alla tutela dei diritti di entrambe le parti in quanto membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o a quelli atti a garantire l’origine delle merci importate.
Capitolo 3: Mezzi di tutela in ambito commerciale
- Le parti riaffermano i propri diritti e prendono nuovamente atto degli impegni assunti secondo le disposizioni previste dall’OMC. I membri dell’OMC possono contrastare gli effetti negativi di pratiche commerciali sleali che si riversano sulla loro industria nazionale nel caso in cui, ad esempio, un altro paese membro pratica il «dumping» immettendo merci sul proprio mercato a prezzi inferiori al loro costo di produzione o nel caso in cui sovvenzioni la produzione di tali merci.
- Il capitolo include inoltre:
- regole sulla trasparenza tra cui
- indagini su possibili casi di pratiche commerciali sleali,
- misure adottate per contrastarle;
- sistemi di consultazione e di scambio di informazioni al fine di prevenire e impedire tali pratiche.
Capitolo 4: Barriere tecniche agli scambi commerciali
- Le parti si impegnano ad una cooperazione più intensa nell’ambito della regolamentazione tecnica relativa alla verifica e alla certificazione dei prodotti. L’obiettivo è quello di consentire alle autorità di regolamentazione:
- scambiarsi esperienze e informazioni;
- individuare ambiti nei quali è possibile una cooperazione più stretta.
- La cooperazione è volontaria. Nessuna parte può essere costretta ad abbassare i propri standard.
Capitolo 5: Azioni concordate sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)
- L’Unione e il Canada hanno concluso e si sono dotate, sin dal 1998, di un accordo veterinario. Il suddetto accordo trova applicazione nelle materie riguardanti gli animali e ogni prodotto con componenti di origine animale. Con l’adozione del CETA, le disposizioni previste nel presente capitolo, andranno a sostituire l’accordo veterinario, ma le attività intraprese ai sensi dell’accordo non cesseranno.
- Le misure adottate da entrambe le parti al fine di garantire la sicurezza alimentare e la salute di piante e animali non devono costituire barriere superflue e ingiustificate agli scambi commerciali ma piuttosto devono facilitarli.
Capitolo 6: Dogane e facilitazione degli scambi commerciali
Il capitolo è concepito con la finalità di snellire le procedure alla dogana e renderle più efficienti. È mirato a migliorare e a garantire:
- la trasparenza, ad esempio tramite la pubblicazione delle disposizioni in materia doganale nonché fornendo informazioni online;
- procedure basate sul rischio semplificate – ad esempio gestione del rischio ed esame delle merci effettuato prima del loro arrivo piuttosto che effettuarlo su ogni spedizione in entrata;
- certezza e prevedibilità, ad esempio procedure di ricorso efficace e trasparente, classificazione tariffaria stabilita previamente e da disposizioni affidabili.
Capitolo 7: Sovvenzioni
- Ciascuna parte è tenuta,
- nel caso in cui sovvenzioni la produzione di merci, a darne avviso all’altra; e a
- fornire maggiori informazioni su qualsiasi sovvenzione la parte conceda a imprese fornitrici di servizi, nel caso in cui l’altra parte lo richieda.
- È stato, inoltre, elaborato un sistema che consente alle parti di consultarsi reciprocamente su sovvenzioni che possano influenzare negativamente gli scambi commerciali tra di esse e di trovare soluzioni nel caso in cui venga effettivamente ravvisata tale circostanza. Le parti concordano, altresì, di non sovvenzionare esportazioni di prodotti agricoli destinati ai mercati dell’altra.
Capitolo 8: Investimenti
- Il presente capitolo predispone misure concepite per favorire gli investimenti tra le parti, per tutelare gli investitori e per garantire che i governi agiscano equamente nei loro confronti.
- Esso:
- rimuove gli ostacoli agli investimenti esteri come, ad esempio, tetti massimi o requisiti di rendimento;
- consente agli investitori dell’Unione di trasferire i loro capitali in Canada nell’Unione europea e viceversa;
- adotta norme chiare, certe e prevedibili disciplinanti gli investimenti;
- pone delle garanzie affinché i governi agiscano in maniera equa nei confronti degli investitori;
- istituisce un nuovo sistema giurisdizionale per gli investimenti (ICS) per consentire agli investitori di risolvere controversie relative agli investimenti in atto con gli Stati, in maniera rapida ed equa;
- conferma il diritto di regolamentare ad ogni livello di governo.
Capitolo 9: Scambi transfrontalieri di servizi
- Il capitolo mira a facilitare la fornitura di servizi effettuati da persone fisiche e da imprese ai clienti canadesi e viceversa. Esso riguarda:
- servizi quali, ad esempio, servizi legali, contabili, di trasporto e telecomunicazione;
- servizi quali il turismo, laddove un consumatore canadese deve spostarsi fisicamente dal Canada verso l’Unione europea per godere del servizio suddetto e viceversa.
- Le parti si impegnano a garantire accesso equo e uguale ai rispettivi mercati dei servizi.
- In alcuni settori di servizi, in ragione della loro sensibilità, come ad esempio i servizi audiovisivi o alcuni servizi di trasporto aereo, le parti hanno applicato delle eccezioni. L’accordo lascia invariata la possibilità per i governi di disciplinare e di fornire servizi nell’interesse pubblico.
Capitolo 10: Ingresso e soggiorno temporanei di lavoratori all’interno dei confini dell’altro paese o blocco commerciale
Il capitolo in questione garantisce certezza giuridica ai lavoratori qualificati che si trasferiscono temporaneamente all’interno dell’Unione europea o del Canada per svolgervi attività economica. Contempla:
- le tipologie di professionisti interessati e i settori nell’ambito dei quali gli stessi possono operare;
- la durata massima della loro permanenza;
- la dichiarazione per cui i professionisti europei godranno della parità di trattamento in Canada e viceversa.
Capitolo 11: Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali
Il suddetto capitolo introduce un insieme di disposizioni che permette al Canada di riconoscere le qualifiche professionali conseguite all’interno dell’Unione europea e viceversa. L’accordo:
- permette ai professionisti di entrambi i lati dell’Atlantico di esercitare e di condurre le proprie attività nei territori dell’altra;
- lascia alle autorità competenti o alle organizzazioni professionali dell’Unione europea e del Canada il potere di accordarsi su una proposta relativa al riconoscimento reciproco che potrà, in seguito, essere integrata nel CETA.
Capitolo 12: Normativa interna
- Mira a garantire che la normativa interna a ciascun territorio non abbia l’effetto di ostacolare ingiustificatamente il commercio; il capitolo prevede, a tal fine, che ogni tipo di norma adottata, debba essere pubblicamente accessibile, ragionevole e facilmente comprensibile.
- In casi specifici, le autorità canadesi o europee possono rilasciare un’autorizzazione ad una impresa o ad una persona fisica affinché possano fornire un servizio o svolgere un’attività economica specifica. In altre circostanze, le suddette autorità, possono esigere requisiti inerenti alle qualifiche.
- Il capitolo prevede eccezioni in alcuni ambiti normativi, quali la distribuzione dell’acqua e l’erogazione di altri servizi pubblici.
Capitolo 13: Servizi finanziari
- Il capitolo consente alle istituzioni finanziarie e agli investitori in Canada e all’interno dell’Unione di beneficiare di pari ed equo accesso ai rispettivi mercati. Vengono applicate determinate condizioni e le regole sono pienamente conformi agli standard prudenziali e normativi vigenti nell’Unione e nel Canada. Inoltre, le imprese di servizi finanziari possono offrire i loro servizi all’altra parte in un numero limitato di settori, ad esempio in alcuni servizi assicurativi e bancari.
- Un Comitato per i servizi finanziari aiuterà le parti a controllare e a disciplinare il settore. Le parti possono tutelare la sicurezza e l’integrità dei loro rispettivi sistemi finanziari. Sono esclusi settori quali quello pensionistico e quello relativo alla previdenza sociale.
Capitolo 14: Servizi di trasporto marittimo internazionale
Questo capitolo:
- definisce il quadro normativo del mercato dei trasporti marittimi tra le parti;
- comprende misure per garantire un accesso equo e non discriminatorio ai porti e ai servizi portuali per le navi commerciali;
- fornisce e chiarisce definizioni di modo che le parti siano consapevoli degli impegni assunti.
Capitolo 15: Telecomunicazioni
Le parti si impegnano a dare alle imprese della controparte condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. Le norme riaffermano il diritto dei clienti a:
- conservare il proprio numero se cambiano fornitore;
- ottenere servizi di telecomunicazione in zone remote.
Capitolo 16: Commercio elettronico
- Il capitolo tratta di ogni tipo di attività economica effettuata elettronicamente (ad esempio, shopping online).
- Contiene disposizioni per garantire che le informazioni personali su Internet siano protette e che i servizi online non siano soggetti a dazi doganali.
- Le parti si impegnano a cooperare su questioni correlate al commercio elettronico, come ad esempio quella relativa alla lotta allo spam.
Capitolo 17: Politica in materia di concorrenza
La parti si impegnano a:
- proibire e sanzionare pratiche che hanno l’effetto di distorcere la concorrenza e il commercio (cartelli, abuso di posizione dominante o concentrazioni di imprese);
- rispettare le norme per garantire di operare in modo equo e trasparente nell’applicazione del loro diritto della concorrenza e svolgere indagini sulle imprese che potrebbero non rispettarle;
- riconoscere l’importanza della cooperazione tra le rispettive autorità garanti della concorrenza.
Capitolo 18: Società pubbliche, monopoli e imprese che godono di diritti speciali o di privilegi
- Le parti concordano di non intervenire nella situazione concorrenziale del settore privato o di distorcerla potenzialmente. Entrambe le parti si impegnano a garantire che le imprese pubbliche, i monopoli e le imprese che godono di diritti speciali non agiscano in maniera discriminatoria nei confronti di beni, servizi o investimenti dell’altra parte.
- Con tale modalità si garantisce che la concorrenza tra imprese private e aziende statali non sia penalizzata. Le norme assicurano che entrambe le parti abbiano piena libertà di scelta del modo in cui forniscono servizi pubblici ai loro cittadini.
Capitolo 19: Appalti pubblici
Questo capitolo specifica gli ambiti in cui le imprese dell’Unione e del Canada possono fornire beni e servizi ai propri governi a tutti i livelli: nazionale, regionale, provinciale e locale. Perché questo avvenga, le imprese devono rispettare norme specifiche relative a:
- valore dei beni, dei servizi o del contratto in essere;
- chi sia il cliente;
- beni e servizi autorizzati (in appendice).
Capitolo 20: Proprietà intellettuale
Questo capitolo:
- trae fondamento dalle vigenti norme internazionali in tema di proprietà intellettuale per sviluppare norme e standard coerenti tra le parti;
- definisce procedure al fine di tutelare contro le violazioni della proprietà intellettuale;
- definisce i settori in cui entrambe le parti possono cooperare maggiormente.
Capitolo 21: Cooperazione in ambito normativo
- Questo capitolo:
- trae fondamento dall’accordo in vigore tra le parti in tema di cooperazione in ambito normativo;
- stimola le autorità di regolamentazione a scambiarsi esperienze e informazioni, e a individuare settori nei quali le stesse potrebbero cooperare.
- Ogni cooperazione è su base volontaria e le autorità di regolamentazione dell’Unione e del Canada mantengono i loro rispettivi poteri legislativi.
Capitolo 22: Commercio e sviluppo sostenibile
Nel suddetto capitolo le parti:
- prendono atto che la crescita economica, lo sviluppo sociale e la tutela ambientale sono interconnesse;
- concordano nel garantire che la crescita economica sostenga i loro obiettivi sociali e ambientali;
- istituiscono un Comitato congiunto sul commercio e sullo sviluppo sostenibile;
- si impegnano a promuovere forum con gruppi di interesse.
Capitolo 23: Commercio e lavoro
- Le parti si impegnano a rispettare gli standard lavorativi stabiliti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), e a ratificare e attuare le convenzioni fondamentali dell’OIL.
- Il capitolo:
- tutela il diritto di ciascuna parte a disciplinare la materia del lavoro;
- impedisce a ciascuna parte di ignorare o ridurre gli standard al fine di favorire il commercio;
- assicura il coinvolgimento delle organizzazioni non governative nell’attuazione delle norme prese in esame dal presente capitolo;
- promuove la cooperazione con l’OIL;
- istituisce un meccanismo per assicurare che entrambe le parti mettano in pratica le regole del capitolo (meccanismo di esecuzione).
Capitolo 24: Commercio e ambiente
- Le parti si impegnano ad applicare i trattati internazionali in materia ambientale.
- L’accordo:
- tutela il diritto di ciascuna parte di disciplinare la materia ambientale;
- impone a ciascuna parte di attuare l’esecuzione delle proprie leggi statali in materia ambientale;
- impedisce alle parti di rendere le norme meno stringenti al fine di promuovere il commercio;
- incoraggia la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e della pesca;
- garantisce la partecipazione delle organizzazioni non governative.
Capitolo 25: Dialoghi bilaterali e cooperazione
- Le parti si accordano a collaborare più intensamente in ambiti quali la scienza e la gestione delle foreste.
- Gli accordi vigenti in tema di dialogo e cooperazione sugli scambi commerciali e le questioni economiche sono inserite nel CETA così da rendere uniforme la loro base normativa.
Capitolo 26: Misure amministrative e istituzionali
Tale capitolo delinea il modo in cui le parti organizzano i diversi comitati che l’accordo istituisce al fine di gestire e applicare il CETA, e la natura giuridica delle loro decisioni.
Capitolo 27: Trasparenza
Le parti si impegnano a:
- pubblicare le leggi, i regolamenti, le procedure e le decisioni amministrative sulle materie trattate dal CETA e che siano nella disponibilità di tutti coloro i quali vi abbiano interesse;
- condividere prontamente le informazioni e rispondere alle questioni sulle misure relative al modo in cui le parti attuano il CETA;
- cooperare negli organismi internazionali al fine di promuovere la trasparenza nel commercio internazionale e negli investimenti.
Capitolo 28: Eccezioni
Le parti hanno il diritto di escludere determinati settori, o da capitoli specifici del CETA o dall’intero accordo per diverse ragioni (ad esempio per garantire la sicurezza pubblica, prevenire l’evasione fiscale o promuovere l’identità culturale).
Capitolo 29: Risoluzione delle controversie
- Questo capitolo predispone un sistema di risoluzione delle controversie tra le parti relativo al modo in cui le stesse applicano o interpretano il CETA. Se sorgono contrasti, le due parti devono innanzitutto comunicare chiaramente e prontamente tra di loro per tentare di risolverli rapidamente. Devono inoltre richiedere la consulenza di esperti sulla questione. Solo nel caso in cui i suddetti sforzi dovessero risultare infruttuosi, le parti possono ricorrere alla procedura formale contemplata in tale capitolo.
- Il capitolo definisce inoltre i procedimenti che entrambe le parti devono seguire per risolvere una controversia. Infine, il capitolo offre loro la possibilità di avvalersi di un mediatore indipendente incaricato di gestire il processo.
Capitolo 30: Disposizioni finali
Il capitolo in questione fissa regole relative all’entrata in vigore dell’accordo, all’integrazione per la partecipazione di nuovi stati membri appartenenti all’Unione europea nello stesso una volta che sia firmato, alla modifica e alla cessazione di efficacia dell’accordo.
DA QUANDO VENGONO APPLICATE LE DECISIONI E L’ACCORDO?
La decisione (UE) 2017/37 e la decisione (UE) 2017/38 si applicano dal 28 ottobre 2016.
Il CETA entrerà pienamente e definitivamente in vigore solamente nel momento in cui tutti i stati membri avranno ratificato l’accordo secondo i rispettivi requisiti costituzionali.
CONTESTO
- Il Canada e l’Unione europea hanno siglato il CETA il 30 ottobre 2016. Negoziati formali relativi all’accordo commerciale erano stati avviati a maggio del 2009.
- Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma a nome dell’Unione europea dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).
Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).
DOCUMENTI CORRELATI
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico (APS) tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada dall’altra (GU L 89, 1.4.2017, pag. 1).
Ultimo aggiornamento: 09.09.2021