Accordo economico e commerciale tra il Canada e l’Unione europea

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2017/37 relativa alla firma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, l’Unione europea (Unione) e i suoi Stati membri

Decisione (UE) 2017/38 — applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, l’Unione europea e i suoi Stati membri

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELL’ACCORDO?

PUNTI CHIAVE

L’accordo esordisce con un preambolo che definisce le ragioni e gli obiettivi dello stesso nonché gli impegni delle parti per il loro raggiungimento. Il suddetto preambolo è seguito da 30 capitoli, da 3 protocolli e da oltre 1 000 pagine di allegati.

Capitolo 1: Definizioni e ambito di applicazione

Questo capitolo chiarisce i termini utilizzati nell’accordo al fine di consentire ai partner europei e canadesi di comprendere e interpretare in maniera uguale il linguaggio utilizzato nello stesso.

Capitolo 2: Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci

Capitolo 3: Mezzi di tutela in ambito commerciale

Capitolo 4: Barriere tecniche agli scambi commerciali

Capitolo 5: Azioni concordate sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)

Capitolo 6: Dogane e facilitazione degli scambi commerciali

Il capitolo è concepito con la finalità di snellire le procedure alla dogana e renderle più efficienti. È mirato a migliorare e a garantire:

Capitolo 7: Sovvenzioni

Capitolo 8: Investimenti

Capitolo 9: Scambi transfrontalieri di servizi

Capitolo 10: Ingresso e soggiorno temporanei di lavoratori all’interno dei confini dell’altro paese o blocco commerciale

Il capitolo in questione garantisce certezza giuridica ai lavoratori qualificati che si trasferiscono temporaneamente all’interno dell’Unione europea o del Canada per svolgervi attività economica. Contempla:

Capitolo 11: Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

Il suddetto capitolo introduce un insieme di disposizioni che permette al Canada di riconoscere le qualifiche professionali conseguite all’interno dell’Unione europea e viceversa. L’accordo:

Capitolo 12: Normativa interna

Capitolo 13: Servizi finanziari

Capitolo 14: Servizi di trasporto marittimo internazionale

Questo capitolo:

Capitolo 15: Telecomunicazioni

Le parti si impegnano a dare alle imprese della controparte condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. Le norme riaffermano il diritto dei clienti a:

Capitolo 16: Commercio elettronico

Capitolo 17: Politica in materia di concorrenza

La parti si impegnano a:

Capitolo 18: Società pubbliche, monopoli e imprese che godono di diritti speciali o di privilegi

Capitolo 19: Appalti pubblici

Questo capitolo specifica gli ambiti in cui le imprese dell’Unione e del Canada possono fornire beni e servizi ai propri governi a tutti i livelli: nazionale, regionale, provinciale e locale. Perché questo avvenga, le imprese devono rispettare norme specifiche relative a:

Capitolo 20: Proprietà intellettuale

Questo capitolo:

Capitolo 21: Cooperazione in ambito normativo

Capitolo 22: Commercio e sviluppo sostenibile

Nel suddetto capitolo le parti:

Capitolo 23: Commercio e lavoro

Capitolo 24: Commercio e ambiente

Capitolo 25: Dialoghi bilaterali e cooperazione

Capitolo 26: Misure amministrative e istituzionali

Tale capitolo delinea il modo in cui le parti organizzano i diversi comitati che l’accordo istituisce al fine di gestire e applicare il CETA, e la natura giuridica delle loro decisioni.

Capitolo 27: Trasparenza

Le parti si impegnano a:

Capitolo 28: Eccezioni

Le parti hanno il diritto di escludere determinati settori, o da capitoli specifici del CETA o dall’intero accordo per diverse ragioni (ad esempio per garantire la sicurezza pubblica, prevenire l’evasione fiscale o promuovere l’identità culturale).

Capitolo 29: Risoluzione delle controversie

Capitolo 30: Disposizioni finali

Il capitolo in questione fissa regole relative all’entrata in vigore dell’accordo, all’integrazione per la partecipazione di nuovi stati membri appartenenti all’Unione europea nello stesso una volta che sia firmato, alla modifica e alla cessazione di efficacia dell’accordo.

DA QUANDO VENGONO APPLICATE LE DECISIONI E L’ACCORDO?

La decisione (UE) 2017/37 e la decisione (UE) 2017/38 si applicano dal 28 ottobre 2016.

Il CETA entrerà pienamente e definitivamente in vigore solamente nel momento in cui tutti i stati membri avranno ratificato l’accordo secondo i rispettivi requisiti costituzionali.

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma a nome dell’Unione europea dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23).

DOCUMENTI CORRELATI

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato strategico (APS) tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada dall’altra (GU L 89, 1.4.2017, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 09.09.2021