Rumore negli aeroporti dell’Unione europea

Nella prospettiva di un aumento del traffico aereo, l’Unione europea (UE) ha concordato nuove regole su come le autorità stabiliscono restrizioni operative per il contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, onde limitare gli effetti nocivi del rumore degli aerei.

ATTO

Regolamento (UE) 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e che abroga la direttiva 2002/30/CE.

SINTESI

Il regolamento (UE) n. 598/2014 ha lo scopo di migliorare l’ambiente acustico nei pressi degli aeroporti dell’Unione europea al fine di garantire una maggiore compatibilità tra attività aeronautiche e aree residenziali, in particolare nel caso di voli notturni. Le regole si basano sui principi dell’approccio equilibrato alla gestione del rumore concordato con l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), l’organismo delle Nazioni Unite che si occupa dell’aviazione civile internazionale.

Una restrizione operativa può assumere varie forme, come istituire un massimale di emissione sonora o di movimento, introducendo un limite (limite di ulteriori movimenti o operazioni in generale, o limite per un tipo specifico di velivolo), oppure adottare un coprifuoco per un periodo di notte.

Ambito di applicazione

Le regole si applicano solo agli aeroporti più grandi, con più di 50 000 movimenti di velivoli civili all’anno. Esse disciplinano i velivoli utilizzati in attività civili ma escludono i veicoli utilizzati in operazioni militari, doganali e di polizia. La decisione sulle soglie specifiche di rumore, tuttavia, rimane ad appannaggio delle autorità nazionali e locali.

Autorità competenti

I paesi dell’Unione europea designano ciascuno una o più autorità competenti che si fanno carico delle procedure da seguire per l’adozione delle restrizioni operative. Queste devono essere indipendenti da qualsiasi organizzazione che possa avere un conflitto di interessi.

Diritto di riesame

Prima di introdurre restrizioni operative, le autorità competenti devono dare un preavviso di sei mesi agli altri Stati membri, alla Commissione europea e alle parti interessate. La Commissione può, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, esaminare il caso. Se ritiene che le procedure non rispettino le regole, lo comunica all’autorità competente che deve, a sua volta, informarla sull’azione che intende adottare.

Aspetti sanitari

La legislazione comunitaria concernente le conseguenze del rumore sulla salute umana (direttiva 2002/49 /CE) deve essere presa in considerazione al momento di qualsiasi decisione in materia di obiettivi di riduzione del rumore.

Informazioni sulle prestazioni acustiche

Le decisioni sulle restrizioni operative devono essere prese sulla base di singoli dati relativi alle prestazioni acustiche dei velivoli forniti dagli operatori. Queste informazioni saranno centralizzate in una banca dati messa a disposizione delle autorità competenti, delle compagnie aeree, dei fornitori di servizi di navigazione aerea, degli aeroporti e degli utenti dell’aeroporto.

Determinazione del rumore e informazioni per i residenti

Le autorità competenti devono garantire il regolare monitoraggio dei livelli di rumore negli aeroporti di cui sono responsabili. Se dalla loro valutazione risulta che le restrizioni alle operazioni potrebbero essere una misura conveniente per ridurre il rumore, un processo di consultazione deve essere organizzato in modo rapido e le parti interessate hanno tre mesi di tempo per presentare il proprio parere prima dell’adozione di restrizioni.

Le autorità devono inoltre garantire che le informazioni sulle restrizioni operative siano prontamente e gratuitamente messe a disposizione dei residenti locali e delle autorità locali.

Soppressione graduale dei velivoli rumorosi

Le misure di mitigazione del rumore possono comprendere il ritiro o restrizioni supplementari dei velivoli più rumorosi tra quelli consentiti dalle norme ICAO. Le autorità decideranno il tasso annuo di riduzione del numero di movimenti di tale velivolo per ogni operatore in un determinato aeroporto, fino ad un massimo del 25%.

Il regolamento (UE) n. 598/2014 abroga la direttiva 2002/30/CE a decorrere dal 13.6.2016.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 598/2014

13.6.2016

-

GU L 173 del 12.6.2014

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002).

Ultima modifica: 01.08.2014