Conformità e applicazione della convenzione sul lavoro marittimo da parte dei paesi dell’UE

La presente direttiva dell’Unione europea (UE) definisce le responsabilità degli Stati di bandiera (paesi in cui le navi sono registrate) in merito all’applicazione della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 stipulata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

ATTO

Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

SINTESI

La direttiva mira a garantire che i paesi dell’UE rispettino i loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l’esecuzione, da parte delle navi battenti la loro bandiera, delle parti pertinenti della direttiva 2009/13/CE che ha incorporato nel diritto unionale una parte importante della CLM 2006.

La CLM 2006 stabilisce norme minime globali per garantire a tutti i marittimi il diritto a condizioni di vita e di lavoro dignitose, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla bandiera delle navi in cui prestano servizio. Essa mira inoltre a limitare il dumping sociale, al fine di garantire una concorrenza leale per gli armatori che rispettano i diritti dei marittimi.

I punti principali della nuova direttiva sono:

1.

Controllo della conformità

I paesi dell’UE devono istituire meccanismi di attuazione e di controllo efficaci e idonei, comprese ispezioni da effettuare con specifica frequenza, allo scopo di assicurare che le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera soddisfino e continuino a soddisfare le prescrizioni della CLM 2006.

Questi meccanismi possono essere adattati per tener conto delle condizioni specifiche relative alle navi con stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e che non effettuano viaggi internazionali. Pur rimanendo pienamente responsabili dell’ispezione, i paesi dell’UE possono autorizzare le organizzazioni con competenze specifiche nel settore (organizzazioni riconosciute) a realizzare tali ispezioni.

2.

Ispettori

Il personale autorizzato a effettuare le ispezioni e incaricato di verificare la corretta attuazione deve possedere le necessarie competenze professionali e indipendenza.

Se non sono rispettate le norme CLM 2006, gli ispettori possono vietare alle navi di lasciare il porto fino a quando non siano prese le azioni necessarie.

3.

Procedure relative ai reclami

Ogni paese dell’UE deve garantire che siano predisposte idonee procedure di reclamo a bordo. Il personale che si occupa dei reclami o che ne viene a conoscenza deve considerare la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo come riservata.

Le responsabilità degli Stati di approdo per l’applicazione della CLM 2006 sono disciplinate dalla direttiva 2013/38/UE adottata nel 2013.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2013/54/UE

30.12.2013

31.3.2015

GU L 329 del 10.12.2013, pagg. 1-4

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.5.2009].

Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 218 del 14.8.2013).

Ultimo aggiornamento: 10.08.2014