Trasporto per vie navigabili — Posti di lavoro e competenze

SINTESI DI:

Direttiva 87/540/CEE relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Direttiva 2014/112/UE che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union, l’Organizzazione europea dei capitani e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti

Direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Direttiva Delegata (UE) 2020/12 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 riguardante le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 relativa ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Regolamento delegato (UE) 2020/473 della commissione che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ATTI LEGISLATIVI?

PUNTI CHIAVE

Direttiva 87/540/CEE

La direttiva 87/540/CEE stabilisce che le persone o le imprese che intendono effettuare un trasporto merci per via navigabile devono soddisfare le condizioni di competenza professionale che riguardano la conoscenza dei seguenti argomenti:

Possono anche essere richieste prove dell’onorabilità e della capacità finanziaria. Dopo aver verificato che le condizioni sono soddisfatte, le autorità emana un certificato di competenza, che deve essere riconosciuto da altri Stati membri.

Direttiva 2014/112/UE

La Direttiva 2014/112/UE attua l’accordo dell’Unione che stabilisce le regole che governano l’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne nell’Unione. Ciò vuol dire che tale Direttiva 2003/88/CEE - la Direttiva europea in materia di orari di lavoro (si veda riassunto) - non è applicabile per questo settore. Tali norme comprendono:

Direttiva (UE) 2017/2397

La direttiva (UE) 2017/2397 istituisce un sistema armonizzato per la certificazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri dell’equipaggio che lavorano sulle vie navigabili interne dell’Unione, e per il riconoscimento di queste qualifiche nell’Unione.

Tale Direttiva mira a rimuovere le barriere di mobilità dei lavoratori, a migliorare la sicurezza, a sviluppare le abilità di e offrire migliori prospettive di carriera a tutti i membri dell’equipaggio e ad aiutare la transizione di lavoratori esperti da altri settori. Secondo la direttiva:

La direttiva (UE) 2017/2397 anche:

Atti delegati

La commissione ha adottato diversi atti delegati integrando la Direttiva (UE) 2017/2397.

La Direttiva delegata (UE) 2020/12 introduce norme per le competenze, per esami pratici, per l’approvazione di simulatori e per l’idoneità medica.

Regolamento delegato (UE) 2020/473 stabilisce le caratteristiche e le condizioni per l’uso di banchi dati che permetteranno di scambiare informazioni sui certificati di qualifica, libretti di navigazione e i giornali di bordo.

Il regolamento delegato (UE) 2022/184modifica allegato IV alla Direttiva (UE) 2017/2397 ulteriore alla Direttiva delegata (UE) 2020/12.

Atto di esecuzione

La Commissione ha adottato un atto di esecuzione, Regolamento esecutivo (UE) 2020/182, che fornisce modelli per certificati di qualificazione professionale e altri documenti. I modelli sono stati redatti dalle CESNI e includono formati per:

DA QUANDO È IN VIGORE LA LEGISLAZIONE?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo (GU L 100 del , pag. 1).

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione, del , relativo ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (GU L 38 dell’, pag. 1).

Direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (GU L 6 del , pag. 15).

Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del , pag. 53).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2017/2397 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del , pag. 118).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del , che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 367 del , pag. 86).

Direttiva del consiglio 87/540/CEE del relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322 pag. 20).

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