Una rete ferroviaria unica per l’Europa

SINTESI DI:

Direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2012/34/UE si propone di chiarire le norme giuridiche che si applicano al settore ferroviario dell’Unione europea (Unione) al fine di:

La direttiva fonde e abroga le tre direttive del primo pacchetto ferroviario del 2001. Tali direttive riguardano:

Direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria.

PUNTI CHIAVE

Aumento della qualità attraverso la concorrenza

La direttiva 2012/34/UE:

Gestori dell’infrastruttura1

Servizi di trasporto nazionale di passeggeri

Controllo regolamentare

Finanziamento della ferrovia

Le autorità pubbliche competenti devono preparare strategie di investimento di più lungo periodo per offrire maggiore stabilità al gestore dell’infrastruttura (in relazione alle decisioni di investimento e alla pianificazione dei lavori), nonché maggiori certezze agli investitori, per incoraggiare le aziende a investire nell’ammodernamento delle infrastrutture. Tali strategie dovrebbero coprire un periodo minimo pari a cinque anni ed essere rinnovabili.

Adozione degli atti di esecuzione e degli atti delegati

La Commissione europea ha adottato una serie di atti di esecuzione che integrano la direttiva 2012/34/UE e riguardano quanto segue:

Nel 2017, la Commissione ha adottato la decisione delegata (UE) 2017/2075 che sostituisce l’allegato VII della direttiva 2012/34/UE. Essa riguarda la programmazione della procedura di assegnazione della capacità dell’infrastruttura.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2012/34/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Gestore dell’infrastruttura. Qualsiasi organismo o impresa responsabile della gestione, della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria su una rete nonché della partecipazione al suo sviluppo come stabilito da uno Stato membro nell’ambito della sua politica generale in materia di sviluppo e finanziamento della sua infrastruttura.
  2. Funzioni essenziali. Il processo decisionale relativo all’assegnazione delle tracce ferroviarie, comprese sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione di singole tracce ferroviarie, e l’imposizione di oneri per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei diritti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del , pag. 32).

Le successive modifiche alla direttiva 2012/34/UE sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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