Stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare l’interoperabilità1 all’interno del sistema ferroviario dell’Unione europea (Unione) e definisce i sottosistemi, sia strutturali2 che funzionali3 che costituiscono tale sistema.
Ha lo scopo di agevolare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi, contribuendo in tal modo al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e favorendo il passaggio a tipi di trasporto più efficienti.
La direttiva è uno dei tre atti legislativi che coprono gli aspetti tecnici del quarto pacchetto ferroviario, il quale mira a rivitalizzare il settore ferroviario e a fornire una migliore qualità del servizio e una maggiore scelta ai passeggeri. Funziona unitamente al regolamento (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (si veda la sintesi) e alla direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria (si veda la sintesi).
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al sistema ferroviario negli Stati membri dell’Unione e comprende:
veicoli e infrastrutture;
energia;
sistemi di segnalamento e applicazioni telematiche4 (ad esempio sistemi di biglietteria) per il trasporto merci e passeggeri;
accessibilità per le persone a mobilità ridotta;
problemi legati al rumore.
Non si applica a:
metropolitane;
tram, sistemi di trasporto leggero su rotaia o infrastrutture utilizzate esclusivamente da questi veicoli;
reti che sono separate dal punto di vista funzionale dal sistema ferroviario dell’Unione e che effettuano soltanto servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, insieme alle aziende che operano esclusivamente su tali reti.
Requisiti armonizzati
La direttiva stabilisce le condizioni riguardanti:
la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, il funzionamento e la manutenzione delle parti del sistema; nonché
le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale che contribuisce al funzionamento e alla manutenzione del sistema.
Queste condizioni assumono la forma di requisiti armonizzati che coprono
requisiti essenziali riguardanti:
la sicurezza (ad esempio componenti come i freni);
l’affidabilità e la disponibilità (ad esempio, il monitoraggio e la manutenzione di componenti essenziali);
la salute umana e la tutela dell’ambiente;
la compatibilità tecnica e il funzionamento del sistema;
l’accessibilità;
le specifiche tecniche di interoperabilità per ciascun sottosistema o parte di sottosistema;
gli standard europei collegati e altri documenti che consentono agli organismi coinvolti di dimostrare la loro conformità ai requisiti essenziali e alle specifiche tecniche per l’interoperabilità.
Conformità
La direttiva definisce le procedure relative ai componenti e ai sistemi interoperabili riguardanti:
le condizioni per l’immissione sul mercato;
la conformità o l’idoneità all’uso;
le procedure nei casi di non conformità ai requisiti essenziali.
Aspetti tecnici specifici
La Commissione europea ha adottato una serie di regolamenti che integrano la direttiva (UE) 2016/797 per quanto concerne gli aspetti tecnici.
Il regolamento (UE) n. 1300/2014 sull’accessibilità per le persone con disabilità, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772, per quanto riguarda l’inventario delle attività al fine di individuare le barriere all’accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 sul sottosistema per l’esercizio e la gestione del traffico.
Il regolamento (UE) n. 1304/2014 relativo al sottosistema «materiale rotabile — rumore», come modificato dal regolamento di modifica (UE) 2019/774 che si applica specificatamente ai carri merci esistenti.
Il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo, come modificato più recentemente dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea.
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 relativa alle norme armonizzate per l’interoperabilità dei sistemi ferroviari.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .
Gli Stati membri potevano usufruire di un’estensione di un anno fino al . A causa della crisi di COVID-19, la direttiva (UE) 2020/700 ha consentito agli Stati membri di estendere ulteriormente il periodo di recepimento fino al .
Interoperabilità. La capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni garantendo il livello di prestazioni richiesto.
Sottosistemi strutturali. Sottosistemi del sistema ferroviario relativi a infrastruttura, energia, controllo-comando e segnalamento a terra e a bordo, materiale rotabile e altro materiale ferroviario mobile.
Sottosistemi funzionali. Sottosistemi del sistema ferroviario relativi all’esercizio e alla gestione del traffico, alla manutenzione e alle applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci.
Telematica. L’uso integrato delle telecomunicazioni con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (GU L 138 del , pag. 44).
Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2016/797 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del , relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell’, pag. 380).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione, del , relativa alle norme armonizzate per l’interoperabilità dei sistemi ferroviari redatte a sostegno della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2584 del ).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del , relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139 I del , pag. 5).
Regolamento (UE) n. 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del , pag. 102).
Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del , relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del , pag. 110).
Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del , relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del , pag. 421).
Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del , relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del , pag. 11).