La direttiva definisce le norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita di sigarette, trinciati per sigarette, tabacco da pipa, sigari, sigaretti, tabacco non da fumo, sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe.
Essa mira a tutelare la salute umana, in particolare quella dei giovani, e a soddisfare gli obblighi dell’Unione europea (Unione) ai sensi della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.
Gli Stati membri devono richiedere ai fabbricanti e agli importatori di presentare l’elenco degli ingredienti e dei livelli di emissione. Le emissioni delle sigarette immesse sul mercato o fabbricate nell’Unione non devono superare i seguenti livelli:
La direttiva richiede di collocare avvertenze importanti sulla salute sui pacchetti di sigarette e di tabacco da arrotolare:
La direttiva vieta:
La normativa stabilisce norme di qualità e sicurezza per le sigarette elettroniche contenenti nicotina, tra cui:
La direttiva introduce norme sulla tracciabilità del tabacco e sugli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco, elaborate nel seguente diritto derivato.
Il regolamento (UE) 2018/574 (un atto di esecuzione) stabilisce norme tecniche per il sistema di tracciabilità del tabacco:
Il presente regolamento è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/448.
Il regolamento (UE) 2018/573 (un atto delegato) stabilisce gli elementi chiave da includere nei contratti di archiviazione dei dati tra fabbricanti o importatori e fornitori di archiviazione dei dati:
La decisione di esecuzione (UE) 2018/576 stabilisce le norme tecniche per gli elementi di sicurezza da applicare ai pacchetti di tabacco:
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del , pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2014/40/UE sono state incorporate nel testo originale. Il testo consolidato ha esclusivamente valore documentale.
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