Quadro generale relativo alle sanzioni dell’Unione europea

SINTESI DI:

Articolo 29 del trattato sull’Unione europea

Articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO 29 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE) E DELL’ARTICOLO 215 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE)?

PUNTI CHIAVE

Sanzioni graduali

L’Unione può imporre una serie di sanzioni graduali nei confronti di paesi terzi, comprese le seguenti.

Le misure restrittive possono comprendere:

In alcuni casi possono essere concesse eccezioni al congelamento delle attività per permettere l’esportazione di prodotti necessari per soddisfare bisogni primari (quali alimenti o medicine).

Inoltre, gli Stati membri possono concedere esenzioni ai divieti di viaggio in circostanze specifiche (ad esempio per permettere a un membro del governo di un paese terzo interessato dalla sanzione di partecipare a una conferenza delle Nazioni Unite che si svolge nel proprio territorio).

Impatto ed effetti

Le sanzioni hanno effetti politici ed economici. Si applicano a:

Introduzione di regimi di misure restrittive

Nel 2018 e nel 2019 sono stati introdotti tre regimi di misure restrittive:

Violazione delle misure restrittive aggiunta all’elenco di reati dell’Unione

Nel novembre 2022, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2332, che identifica la violazione delle misure restrittive dell’Unione come reato che soddisfa i criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del , pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del , pag. 144).

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