Quadro generale relativo alle sanzioni dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 29 del trattato sull’Unione europea

Articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO 29 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE) E DELL’ARTICOLO 215 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE)?

PUNTI CHIAVE

Sanzioni graduali

L’Unione può imporre una serie di sanzioni graduali nei confronti di paesi terzi, comprese le seguenti.

Le misure restrittive possono comprendere:

In alcuni casi possono essere concesse eccezioni al congelamento delle attività per permettere l’esportazione di prodotti necessari per soddisfare bisogni primari (quali alimenti o medicine).

Inoltre, gli Stati membri possono concedere esenzioni ai divieti di viaggio in circostanze specifiche (ad esempio per permettere a un membro del governo di un paese terzo interessato dalla sanzione di partecipare a una conferenza delle Nazioni Unite che si svolge nel proprio territorio).

Impatto ed effetti

Le sanzioni hanno effetti politici ed economici. Si applicano a:

Introduzione di regimi di misure restrittive

Nel 2018 e nel 2019 sono stati introdotti tre regimi di misure restrittive:

Violazione delle misure restrittive aggiunta all’elenco di reati dell’Unione

Nel novembre 2022, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2332, che identifica la violazione delle misure restrittive dell’Unione come reato che soddisfa i criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del 7.6.2016, pag. 144).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del 28 novembre 2022, relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell’Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 18).

Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (GU C 100 del 1.3.2022, pag. 3).

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/821 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 del 17.5.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129I del 17.5.2019, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Articolo 83 (ex articolo 31 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 80).

Ultimo aggiornamento: 05.05.2023