QUAL È LO SCOPO DELL’ARTICOLO 29 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE) E DELL’ARTICOLO 215 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE)?
L’articolo 29 del TUE consente al Consiglio dell’Unione europea di adottare misure restrittive(sanzioni) nei confronti di governi di paesi che non fanno parte dell’Unione europea (Unione), entità non statali (ad esempio aziende) e persone (ad esempio, terroristi) allo scopo di determinare un cambiamento nelle loro politiche o attività.
Ai sensi dell’articolo 215 del TFUE, il Consiglio può adottare le misure necessarie per attuare le decisioni adottate nell’ambito dell’articolo 29 del TUE per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione.
PUNTI CHIAVE
L’Unione adotta sanzioni, sia come misure proprie (ossia sanzioni autonome) e/o per l’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nei casi in cui paesi terzi, persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali:
non rispettino il diritto internazionale o i diritti umani;
perseguano politiche o azioni che non rispettano lo Stato di diritto o i principi democratici.
Tali sanzioni sono strumenti preventivi e non punitivi, studiati per consentire all’Unione di rispondere rapidamente alle sfide e agli sviluppi politici, in linea con i principi della politica estera e di sicurezza comune.
Le sanzioni dell’Unione devono essere considerate nel contesto di un dialogo politico più ampio. Devono essere elaborate misure restrittive atte a ridurre al minimo le conseguenze per la popolazione civile. A questo proposito, l’Unione ritiene opportuno far fronte alle situazioni specifiche attraverso l’imposizione di sanzioni mirate e differenziate nei confronti di paesi o parti di essi, membri del governo, persone, gruppi o enti interessati.
Sanzioni graduali
L’Unione può imporre una serie di sanzioni graduali nei confronti di paesi terzi, comprese le seguenti.
Sanzioni diplomatiche:
espulsione di diplomatici, sospensione delle visite ufficiali;
sospensione di cooperazioni bilaterali o multilaterali con l’Unione; e
restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di merci utilizzate sia in ambito civile che militare (merci a duplice utilizzo).
Le misure restrittive possono comprendere:
congelamento di fondi e risorse economiche (quali contanti, depositi bancari, azioni, titoli, ecc.) posseduti o controllati da organizzazioni o individui ben determinati, che non possono essere prelevati, trasferiti o venduti e beni immobili che non possono essere venduti o affittati;
divieto di rilascio del visto o divieto di viaggio che impedisca l’ingresso nell’UE;
misure di divieto settoriali, ad esempio sulle importazioni o esportazioni di determinati beni o tecnologie.
In alcuni casi possono essere concesse eccezioni al congelamento delle attività per permettere l’esportazione di prodotti necessari per soddisfare bisogni primari (quali alimenti o medicine).
Inoltre, gli Stati membri possono concedere esenzioni ai divieti di viaggio in circostanze specifiche (ad esempio per permettere a un membro del governo di un paese terzo interessato dalla sanzione di partecipare a una conferenza delle Nazioni Unite che si svolge nel proprio territorio).
Impatto ed effetti
Le sanzioni hanno effetti politici ed economici. Si applicano a:
qualsiasi persona all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione, sia essa cittadina dell’Unione o di un paese terzo;
aziende e organizzazioni costituite ai sensi della legge di uno Stato membro (comprese succursali di aziende dell’Unione in paesi terzi);
governi, organizzazioni ed entità non statali di paesi terzi;
qualsiasi attività svolta in parte o in tutta l’Unione.
Introduzione di regimi di misure restrittive
Nel 2018 e nel 2019 sono stati introdotti tre regimi di misure restrittive:
contro i responsabili delle attività di trivellazione non autorizzate nel Mediterraneo orientale con l’adozione della decisione (PESC) 2019/1894 e del regolamento (UE) 2019/1890.
Violazione delle misure restrittive aggiunta all’elenco di reati dell’Unione
Nel novembre 2022, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2332, che identifica la violazione delle misure restrittive dell’Unione come reato che soddisfa i criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE.
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del , pag. 33).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202, del , pag. 144).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2022/2332 del Consiglio, del , relativa al riconoscimento della violazione delle misure restrittive dell’Unione come una sfera di criminalità che risponde ai criteri di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 308 del , pag. 18).
Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (GU C 100 del , pag. 3).
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell’, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/821 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell’, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (GU L 291 del , pag. 3).
Decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell’, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (GU L 291 del , pag. 47).
Regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del , concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129 del , pag. 1).
Decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, del , concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (GU L 129I del , pag. 13).
Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del , relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del , pag. 12).
Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del , relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del , pag. 25).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo V — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Capo 4 — Cooperazione giudiziaria in materia penale — Articolo 83 (ex articolo 31 del TUE) (GU C 202 del , pag. 80).