Verso un trasferimento di armi più responsabile: il trattato sul commercio di armi dell’Unione europea

SINTESI DI:

Decisione 2013/269/PESC del Consiglio sull’autorizzazione degli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea.

Decisione 2014/165/UE del Consiglio sull’autorizzazione degli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea.

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI?

La Decisione del Consiglio 2013/269/PESC autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi e la Decisione del Consiglio 2014/165/UE li autorizza a ratificarlo.

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo del trattato sul commercio di armi, adottato nel 2013, è quello di contribuire alla pace internazionale e regionale, alla sicurezza e alla stabilità regolando il commercio internazionale di armi convenzionali ed eradicando il commercio illecito di armi.

Per raggiungere tale obiettivo, esso stabilisce norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio internazionale di armi convenzionali.

Il trattato si applica a tutte le armi convenzionali che rientrano nelle seguenti categorie:

Il trattato vuole introdurre una normativa più responsabile in materia di commercio delle armi, richiedendo:

Il trattato può così impedire che le armi arrivino nelle mani sbagliate, riducendo la sofferenza umana e contribuendo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali.

L’UE ha adottato un programma a sostegno dell’attuazione. Esso fornisce finanziamenti per sostenere gli sforzi compiuti dai paesi per attuare le misure previste dal trattato, rafforzando i sistemi di controllo dei trasferimenti di armi.

Il trattato è entrato in vigore il .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI?

La Decisione 2013/269/PESC è in vigore dal . La Direttiva 2014/165/UE è in vigore dal .

CONTESTO

Il trattato sul commercio di armi è il risultato di una risoluzione delle Nazioni Unite del 2006 e mira a stabilire norme internazionali per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento delle armi convenzionali. Poiché alcuni aspetti contemplati dal trattato rientrano nella competenza dell’UE, i paesi dell’UE hanno chiesto l’autorizzazione del Consiglio per la firma e la ratifica del documento, oggetto delle due decisioni trattate nella presente sintesi.

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2013/269/PESC del Consiglio, del , che autorizza gli Stati membri a firmare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea. (GU L 155, del , pag. 9)

Decisione 2014/165/UE del Consiglio, del , che autorizza gli Stati membri a ratificare il trattato sul commercio di armi nell’interesse dell’Unione europea. (GU L 89, del , pag. 44)

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