Finanziamento delle operazioni militari e di difesa dell’Unione europea (Athena)

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio: finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni militari o di difesa (Athena)

SINTESI

CHE COSA FA LA PRESENTE DECISIONE DEL CONSIGLIO?

Stabilisce un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea (UE) che hanno implicazioni militari o di difesa (Athena).

Athena non è a scopo di lucro e dispone della capacità giuridica necessaria, tra l’altro, per concludere contratti e stare in giudizio.

PUNTI CHIAVE

L’organo decisionale di Athena è il comitato speciale, composto da un rappresentante per ciascuno dei 27 paesi dell’UE che contribuiscono al finanziamento delle operazioni militari dell’Unione (la Danimarca è esente dalle attività connesse alla difesa nel contesto dell’Unione europea).

Esistono tre organi di gestione sotto l’autorità del comitato speciale:

l’amministratore, che redige progetti di bilancio (poi sottoposti al comitato speciale) e attua le decisioni del comitato speciale;

il comandante dell’operazione che, tra le altre cose, invia le proposte di spesa all’amministratore;

il contabile.

La presente decisione definisce i costi ammissibili del finanziamento congiunto da parte di Athena a seconda della fase dell’operazione, come da allegati:

Allegato I: i costi comuni coperti da Athena dal momento in cui sono insorti;

Allegato II: i costi sostenuti nella fase preparatoria delle operazioni (ad esempio, missioni esplorative, evacuazione medica d’urgenza quando il trattamento medico non può essere fornito in loco);

Allegato III: costi sostenuti nella fase attiva delle operazioni, ecc. Si riferiscono ai costi relativi ai comandi nell’ambito di operazioni condotte dall’Unione, trasporti, caserme e alloggi, comunicazioni ecc.

Ogni anno, l’amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale per l’anno successivo. Il progetto è redatto con il supporto del comandante di ciascuna operazione e deve includere una previsione delle entrate per coprire le spese, nonché le dotazioni finanziarie a copertura di:

costi comuni insorti per la preparazione a seguito delle operazioni;

costi per le operazioni in corso o già pianificate.

Esempi di operazioni che beneficiano di un finanziamento Athena includono:

EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina;

EUNAVFOR ATALANTA (Corno d’Africa);

EUMAM RCA (Repubblica Centrafricana).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DECISIONE?

La decisione è entrata in vigore il 27 marzo 2015.

CONTESTO

Il Consiglio dell’UE ha adottato il primo documento (10155/02) relativo al finanziamento di operazioni di gestione delle crisi condotte dall’UE nel 2002. Nel frattempo, la decisione 2004/197/PESC ha creato per la prima volta il meccanismo Athena. Tale decisione è stata modificata più volte e infine è stata sostituita nel 2015 con la decisione (PESC) 2015/528.

Athena — finanziamento delle operazioni militari di sicurezza e di difesa sul sito Internet del Consiglio dell’Unione europea.

ATTO

Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pagg. 39-63).

Ultimo aggiornamento: 16.11.2015