Agenzia europea per la difesa
SINTESI DI:
Decisione (PESC) 2015/1835: statuto, sede e modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa
SINTESI
CHE COSA FA LA DECISIONE?
Stabilisce le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (AED), fornendo così un quadro giuridico e istituzionale volto a consentire ai paesi dell’UE di cooperare per lo sviluppo delle capacità militari nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
PUNTI CHIAVE
I compiti dell’AED sono:
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contribuire ad individuare gli obiettivi di capacità militari dei paesi dell’UE e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità;
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promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative (ad esempio, promuovendo e coordinando l’armonizzazione dei requisiti militari oppure promuovendo un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l’individuazione e la diffusione delle migliori pratiche);
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proporre progetti per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dai paesi dell’UE;
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sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordinare/pianificare attività di ricerca congiunte;
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contribuire a potenziare la base industriale del settore della difesa dell’UE, per migliorare l’efficacia delle spese militari;
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perseguire la coerenza con altre politiche dell’Unione che abbiano implicazioni in termini di difesa;
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promuovere la cooperazione di difesa più profonda fra i paesi dell’UE;
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fornire supporto alle operazioni PSDC.
Governance dell’AED
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L’AED ha sede a Bruxelles e opera sotto il controllo politico e l’autorità del Consiglio dell’UE, al quale riferisce e dal quale riceve gli orientamenti.
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L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è il capo dell’Agenzia, che presiede il comitato direttivo e collega l’AED e il Consiglio.
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Il direttore esecutivo dell’AED, assistito dal vice direttore esecutivo, è responsabile del controllo e del coordinamento delle attività dell'AED. Entrambi sono nominati dal comitato direttivo.
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L’organo decisionale dell’AED è il comitato direttivo, che è composto dai ministri della difesa di ciascun paese dell’UE (tranne la Danimarca) e da un rappresentante della Commissione europea. Si riunisce almeno due volte all’anno per decidere su questioni fra cui il bilancio annuale, il programma di lavoro e le nuove iniziative.
Finanziamento:
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I costi operativi dell’AED sono finanziati dai paesi dell’UE (tranne la Danimarca) proporzionalmente al loro reddito nazionale lordo (RNL).
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I singoli progetti sono finanziati separatamente dai paesi dell’UE partecipanti.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?
Si applica a partire dal 13 ottobre 2015.
CONTESTO
L’AED è stata istituita nel 2004. Da allora, è stato apportato un certo numero di modifiche riguardanti lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento. Tali cambiamenti sono stati consolidati nella presente decisione.
ATTO
Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55-74)
Ultimo aggiornamento: 15.02.2016